Congedo parentale per padre dipendente pubblico e madre dipendente privata e fruizione in contemporanea
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta di Daniele Conforti - Consulente del lavoro
QuesitiIn base alla nuova Legge di Bilancio 2022, nel caso di un dipendente con reddito annuo inferiore a 15.000 euro e non paga imposta netta, si chiede se spetti il trattamento integrativo.
L’articolo 2, comma 3, della legge n. 234/2021, modifica l’articolo 1 del decreto legge n. 3 del 2020 relativamente al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (c.d. bonus 100 euro), riducendo da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale, in linea generale, esso non spetta, facendo tuttavia salva la sua attribuzione a redditi non superiori a 28.000 euro in caso di specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni. In sostanza, il trattamento integrativo viene riconosciuto in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l’imposta lorda dovuta sia superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati, disponendo la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro del reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus.
Pertanto se la detrazione per lavoro dipendente copre l’imposta lorda il trattamento integrativo non spetta.
17 gennaio 2022 Daniele Conforti
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4081, sintomo n. 4192
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
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