Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiLa ex società partecipata dal Comune AAAAAAA è fallita. il Tribunale ci invita ad insinuarci nel fallimento. siamo però a conoscenza che un ramo d'azienda è stato acquisito da altra società BBBBBB avente il medesimo legale rappresentante. con la presente siamo a chiederVi se OLTRE ad insinuarci nel fallimento dobbiamo emettere ANCHE Ingiunzione di Pagamento nei confronti di BBBBBB.
E’ necessaria una premessa giuridica.
Ai sensi dell’art. 2560 c.c., l’acquirente del ramo d‘azienda risponde dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori, a condizione che siano inerenti alla gestione del ramo d’azienda ceduto.
Quella che si viene a creare tra cedente e cessionario del ramo d’azienda è quindi un’obbligazione di carattere solidale. Ciò significa che il creditore può rivolgersi indifferentemente ad uno o all’altro debitore per recuperare le sue spettanze ovvero ad entrambi, fermo restando che non potrà introitare complessivamente una somma superiore a quella che gli spetta.
Applicando i predetti principi giuridici alla fattispecie, il Comune può, ma non certamente deve, avanzare le sue pretese anche nei confronti della BBBBBB.
Prima di avviare la procedura di ingiunzione però sarebbe opportuno valutarne l’effettiva utilità. Se, infatti, per tempistiche e condizioni economiche (dubbio che sorge dall’inciso per cui i legali rappresentanti della cedente e della cessionaria coincidono), la cessione d’azienda in questione è revocabile, con ogni probabilità il Fallimento si attiverà in tal senso, permettendo ai creditori della massa di beneficiare del patrimonio fuoriuscito con la cessione. Se, poi, a sua volta, la cessionaria non dispone di un patrimonio diverso ed ulteriore rispetto al ramo d’azienda acquisito su cui rivalersi con una procedura esecutiva, la procedura di ingiunzione prospettata per quanto legittima rimarrebbe priva di utilità.
20 gennaio 2022 Lorella Martini
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1320, sintomo n. 1405
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Consiglio di Stato, Sezione II - Ordinanza 26 maggio 2025, n. 4547
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
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