Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiL'ente che scelga di non tenere la contabilità patrimoniale e quindi di non redigere il consolidato, deve comunque procedere all'individuazione del gap?
L’articolo 11-bis del d.lgs. 118/2011 prevede la redazione da parte degli enti locali di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4 al decreto.
L’individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il Gruppo amministrazione pubblica (GAP) rappresenta un atto propedeutico dell’ente locale capogruppo finalizzato ad individuare gli enti all’interno del perimetro di consolidamento e fornire loro le indicazioni operative per l’anno a cui si riferisce il consolidato.
Dato che per i comuni fino a 5.000 abitanti, in considerazione delle maggiori difficoltà gestionali connesse alle ridotte dimensioni, il d.lgs. 267/2000, come modificato da ultimo dall’articolo 1, comma 831, l. 145/2018, prevede la possibilità di non predisporre il bilancio consolidato (articolo 233-bis, comma 3), appare pacifico che nel caso in cui l’ente scelga di non predisporre il consolidato non è obbligato nemmeno ad individuare il GAP.
Si consiglia, ad ogni buon conto, di definire comunque un GAP ad uso interno, che potrà essere utile per gli adempimenti annuali in tema di partecipate (censimento MEF, verifica crediti/debiti…).
20 gennaio 2022 Paolo Dolci
presentata dal dott. Giustino Goduti
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - Accordo del 17 aprile 2025
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