Incentivi tecnici al Sindaco cui è affidato l'incarico di RUP

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
26 Gennaio 2022

In un comune inferiore ai 5.000 abitanti il Sindaco ricopre anche il ruolo di responsabile dell'Ufficio tecnico - Lavori pubblici ai sensi dell'art. 53, c. 23 della L. 388/2000. Pertanto, in tale veste, egli è anche il RUP di alcune procedure. Si richiede dunque se, in presenza di apposito regolamento, gli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 possano essere riconosciuti al Sindaco che ricopre anche il ruolo di RUP di procedure ad evidenza pubblica.

Risposta

In merito agli incarichi di che trattasi deve rammentarsi la posizione ANAC di cui alle Linee guida 3 di seguito riportata.

Sulla base di tale previsione, infatti, le amministrazioni hanno la facoltà di affidare l’incarico di RUP ai componenti della giunta. La deroga di cui all’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 prevede la possibilità di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale, «se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali».

Con specifico riferimento al conferimento dell’incarico di RUP, il presupposto della “necessità” impone che la deroga sia applicata soltanto in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire la funzione e qualora detta carenza non possa essere altrimenti superata senza incorrere in maggiori oneri per l’amministrazione.

Pertanto, in caso di carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP, la stazione appaltante deve verificare, in via prioritaria, la possibilità di attribuire l’incarico ad un qualsiasi dirigente o dipendente amministrativo in possesso dei requisiti o, in mancanza, ad una struttura di supporto interna formata da dipendenti che, anche per sommatoria, raggiungano i requisiti minimi richiesti dalle Linee guida n. 3/2016 o, ancora, di svolgere la funzione in forma associata con altri Comuni, senza incorrere in maggiori oneri.

In sostanza, si ipotizza che soltanto quando l’unica alternativa percorribile nel caso concreto per superare la carenza in organico di figure idonee a ricoprire l’incarico di RUP sia rappresentata dalla costituzione di una struttura di supporto esterna formata da membri scelti con procedure di evidenza pubblica, potrà ritenersi configurato il presupposto della necessità richiesto dall’art. 53, comma 23, della legge 388/2000 per l’applicazione della deroga ivi prevista».

Ciò premesso, si ritiene di dare risposta negativa in quanto la normativa fa riferimento ai dipendenti e ad apposito fondo ad essi dedicato, ma nel caso di specie lo svolgimento della responsabilità non integra un rapporto di dipendenza con l’ente come previsto dall’art. 113 citato nel quesito, che peraltro al comma 3 fa riferimento alla contrattazione decentrata cui è destinato appunto il personale in rapporto di dipendenza a cui si applica il CCNL Funzioni locali e le relative disposizioni che rinviano alla contrattazione decentrata.

21 gennaio 2022           Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4094, sintomo n. 4205

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