Riconoscimento paterno del figlio maggiorenne straniero nato all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna cittadina rumena, nata in Romania, indicata con il cognome della madre, ci aveva presentato istanza di variazione cognome e cittadinanza a seguito riconoscimento da parte del padre, cittadino italiano. A tal fine aveva esibito un certificato di nascita senza traduzione e legalizzazione, dove la stessa era indicata con il cognome del padre, e una comunicazione, questa tradotta e legalizzata, rilasciata dal comune di nascita rumeno indirizzata alla stessa, dove si comunicava che a margine dell’atto di nascita risultavano apposte l’annotazione di riconoscimento da parte del padre con un atto in data e un’altra sul cognome da adottare da quel momento.
Con lettera le era stato comunicato che per accertare che il riconoscimento di filiazione avvenuto all’estero non fosse contrario all’ordine pubblico e che rispettasse le condizioni previste dal nostro Ordinamento era necessario acquisire copia della dichiarazione di riconoscimento resa davanti all’autorità straniera e poi si sarebbe potuto avviare il procedimento, con relative trascrizioni e annotazioni.
Ora a distanza di anni la signora, adducendo al fatto che l’autorità straniera non le rilascia copia del documento richiesto, vorrebbe che il padre si presentasse al nostro ufficio e rendesse la dichiarazione di riconoscimento.
Come possiamo ricevere questo atto sapendo che è stato reso all’estero?
Oltretutto l’atto di nascita della signora, che dobbiamo acquisire per il procedimento, riporta già il cognome paterno e l’indicazione della paternità.
Qualora venga richiesto il riconoscimento davanti all’Ufficiale dello Stato Civile da parte di un padre cittadino italiano occorre che venga presentato anche l'assenso al riconoscimento da parte della figlia oramai maggiorenne, ed il fatto che il riconoscimento possa essere prestato risulta dalla mancanza di qualsiasi indicazione sulla paternità nel certificato di nascita straniero (dal fatto cioè che l'interessata non risulti avere un padre).
In ogni caso, il certificato di nascita straniero dovrà essere legalizzato od apostillato e debitamente tradotto nei modi di legge: presentando tale documento in regola con legalizzazione e traduzione, il padre cittadino italiano potrà rendere la dichiarazione di riconoscimento che l'ufficiale di stato civile dovrà ricevere nei registri di nascita, iscrivendola in parte II serie B secondo la formula 109 del dm 5 Aprile 2002. Se la figlia riconosciuta sarà presente, potrà rendere l'assenso al riconoscimento e rendere la dichiarazione per il cognome, se la figlia riconosciuta non sarà presente il riconoscimento, benché valido, resterà privo di efficacia fino a quando la figlia stessa non si presenterà per rendere la dichiarazione di assenso.
Una volta completato il riconoscimento di filiazione con il proprio assenso, la figlia maggiorenne ha un anno di tempo entro il quale rendere la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana (articolo 2 comma 2 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91), che pure dovrà essere iscritta nei registri di cittadinanza ed alla quale dovrà fare seguito un esito di accertamento da trascriversi nei registri di cittadinanza. Successivamente, si potrà procedere alla trascrizione del certificato di nascita dell'interessata, sul quale annotare riconoscimento, eventuale assunzione del cognome ed eventuale acquisto di cittadinanza italiana.
Tutto quando indicato sarebbe applicabile se (e solo se) non fosse già stato reso un riconoscimento negli anni passati in Romania, come dimostra sia la corrispondenza intercorsa con la cittadina straniera sia l’atto di nascita della stessa ove risulta presente tale riconoscimento.
Quindi non è praticabile la soluzione di prestare un secondo riconoscimento in Italia.
Pertanto, il padre, cittadino italiano, per poter far riconoscere valido ed efficace anche nel nostro ordimento il riconoscimento di filiazione avvenuto all’estero dovrà esibire all’ufficiale dello stato civile oltre alla copia integrale dell'atto di nascita della figlia nata in Romania (o dell'estratto di tale atto, rilasciato su modello plurilingue di cui alla convenzione di Vienna del 1976 o producendo, in base alle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/1191 del 9 luglio 2016, atto di nascita con allegato modulo dinamico di traduzione che dovrà tradurre in modo fedele tutti gli elementi presenti nell'atto), anche l'atto di riconoscimento di filiazione da lui compiuto davanti all'Ufficiale dello stato civile o al Notaio rumeno, al fine di verificare che tutte le persone interessate siano intervenute con le modalità dell’articolo 250 del Codice Civile.
L'ufficiale dello stato civile oltre a verificare che la figlia o il soggetto (padre) che richiede il riconoscimento dell’efficacia anche in Italia del riconoscimento effettuato all’estero abbia la cittadinanza italiana, dovrà verificare che nell'atto di riconoscimento di filiazione compiuto all'estero sia stato espresso, a seconda dell'età della figlia riconosciuta, il consenso o l'assenso da parte, rispettivamente, del genitore che aveva già riconosciuto la medesima figlia (madre), qualora questi non abbia ancora compiuto l'età di quattordici anni, o di quest'ultima, nel caso invece che abbia già compiuto tale età.
L'atto di riconoscimento paterno dovrà essere annotato nell'atto di nascita della figlia, che deve essere trascritto nei registri di stato civile del suo comune di residenza.
24 gennaio 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 1976, sintomo n. 2007
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
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