Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiLegge di Bilancio 2022, art. 1, commi 583-587 Indennità del sindaco e degli amministratori comunali: permane la riduzione del 10% prevista dall'art 1 comma 54 della Legge 266 del 2005?
L’articolo 1, commi 583 e seguenti, della Legge 234/2021 prevede che l’indennità di funzione degli amministratori locali (dei comuni situati nelle regioni a statuto ordinario) sia parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti di regione.
Con la nota del 05 gennaio 2022, prot. n. 1580, la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che i predetti adeguamenti percentuali vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza.
Anche l’Anci, con una prima nota sulle novità in argomento, ha rappresentato che l’indennità da porre a parametro è quella prevista dal dm 119/2000 al netto della riduzione del 10 percento.
Pertanto, per un sindaco di un ente metropolitano, l’indennità prevista dal dm 119/2000 è pari a 7.798,50 euro che, al netto della riduzione del 10 percento, diviene 7.018,65 euro.
L’indennità del presidente di regione è pari a 13.800 euro. Pertanto, per l’anno 2022 dovrà essere applicato il seguente aumento:
13.800 – 7.018,65 = 6.781,35 x 100% x 45% = 3.051,61
Tale valore si sommerà all’indennità già in godimento. Pertanto: 7.018,65 + 3.051,61 = 10.070,26 euro.
Un ente con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti, applicherà la seguente formula:
indennità da dm 119/2000: 3.098,74 – 10% = 2.788,87
(13.800 x 30%) – 2.788,87 = 1.351,13 x 45% = 608,01
Tale valore si sommerà all’indennità già in godimento. Pertanto: 2.788,87 + 608,01 = 3.396,88 euro
1° febbraio 2022 – Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4096, sintomo n. 4207
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
T.a.r. per la Campania, Salerno, sezione I - Sentenza 26 marzo 2025, n. 565
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