Bilancio demografico mensile gennaio-febbraio 2025
ISTAT – 9 maggio 2025
Innalzato a 3 mesi il termine di reimmatricolazione
Servizi Comunali Codice della stradaCosa
Importanti novità in materia di circolazione dei veicoli con targa straniera: l’art. 2 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2019-2020” rivoluziona il Codice della Strada, abrogando le disposizioni introdotte appena nel 2018, e sostituendole con una nuova regolamentazione della materia.
Viene totalmente abrogata la regolamentazione della circolazione dei veicoli con targa straniera introdotta dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132 di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113.
Quando
Dal 1° febbraio 2022 scattano le seguenti modifiche al Codice della Strada:
Vediamo, nel dettaglio, le nuove disposizioni.
Come agisce la norma
Il nuovo articolo 93-bis, C.D.S.
Il nuovo articolo 93-bis sostituisce le abrogate disposizioni dell’articolo 93 (commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies,7-bis e 7-ter) con alcune importanti novità operative.
Tale nuova disposizione regolamenta le “Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia”.
In via generale, “gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito la residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94”.
Si evidenzia immediatamente come sia stato abrogato il generale divieto, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero.
Da evidenziare alcune diversità:
Ulteriore novità è che, per circolare in Italia, il veicolo deve essere nazionalizzato entro tre mesi dall'acquisizione della residenza del proprietario: per cui, nei primi tre mesi dall’acquisizione della residenza in Italia del proprietario, la circolazione del veicolo può continuare con le targhe e i documenti di circolazione stranieri; decorsi i tre mesi, il veicolo deve essere immatricolato in Italia.
Il comma 2, del nuovo art. 93-bis (come introdotto dall’art. 2 della L. 238/2021), pone in in evidenza la figura del conducente del veicolo: infatti, a bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo.
Le situazioni che possono verificarsi sono di seguito riepilogate:
Art. 94, comma 4-ter
Quando la disponibilità del veicolo, da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia, supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, nuovo comma 4-ter.
Da evidenziare, immediatamente, che il comma 4-bis dell’articolo 94 prevede la presentazione della dichiarazione di utilizzabilità del veicolo nei confronti del “Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici” al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5, Codice della Strada, mentre il nuovo comma 4-ter prevede la comunicazione nei confronti del P.R.A.
Tale nuova disposizione stabilisce che nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93-bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre n. 157.
Precisazione importante è quella che stabilisce che l’elenco è pubblico.
Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso.
In caso di trasferimento della residenza, o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo.
In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo, ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso.
Norma particolarmente importante è quella di cui all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 93-bis: “ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter”.
I suddetti veicoli, quindi, a titolo esemplificativo:
Lavoratori transfrontalieri
Ulteriore deroga alla regola generale di cui al comma 1, è prevista al comma 3, dell’articolo 93-bis: infatti tale disposizione applica le regole del comma 2 anche ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati.
Si tratta dei “lavoratori transfrontalieri”: tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo.
In questo specifico caso, i veicoli registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
Sarà importante, in questo caso, accertare l’effettiva attività lavorativa del proprietario del veicolo, che comunque, dovrà essere residente in Italia, e l’effettiva convivenza anagrafica dell’eventuale conducente/familiare del proprietario del veicolo.
Caratteristiche delle targhe
Le targhe dei veicoli immatricolati all’estero devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Tale norma riprende la disposizione dell’articolo 132, sia nella vecchia versione, sia in quella modificata; infatti, il comma 3, prescrive:
“3. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
Si evidenzia come entrambe le disposizioni, articolo 93-bis, comma 4, e articolo 132, comma 3, siano immotivatamente identiche, e, in entrambi i casi, con identica sanzione: chiunque viola le suddette disposizioni in materia di targhe è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15, codice della strada:
Esenzioni
Il comma 5, dell’articolo 93-bis, individua le esenzioni dalle disposizioni dei commi 1 e 2, così come era già previsto dall’abrogato articolo 93, comma 1-quinquies.
Possono, quindi, circolare liberamente, senza necessità di essere immatricolati in Italia entro tre mesi dall’acquisizione della residenza in Italia del proprietario, e senza essere accompagnati da apposito documento giustificativo, i veicoli appartenenti:
Non si applica l’obbligo di essere accompagnati da documento giustificativo, nel caso di conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa, che dovrà comunque sempre essere dimostrata in sede controllo di polizia stradale, da parte del conducente.
Come operare
Le sanzioni previste dall’articolo 93-bis, C.d.S.
93-bis, comma 7
Dal punto di vista sanzionatorio, i commi 7 e seguenti prescrivono le disposizioni applicabili.
Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 euro 1.600:
L'organo accertatore:
In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine: l’autorizzazione deve essere rilasciata direttamente dall’organo accertatore, e non dalla motorizzazione.
Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8, codice della strada:
93-bis, comma 8
L’articolo 93-bis, comma 8, prevede le sanzioni nel caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, primo periodo.
Il conducente residente in Italia, non intestatario di veicolo immatricolato all’estero, che circola con autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, senza essere accompagnato da documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento entro il termine di trenta giorni: trattasi di norma speciale rispetto alla disposizione dell’articolo 180, comma 8, Codice della Strada, per cui l’invito all’esibizione del documento dovrà essere riferita all’Ufficio da cui dipende l’agente accertatore.
Si tratta di norma speciale, anche in relazione all’applicazione della sanzione in caso di mancata esibizione: il medesimo comma 8, dell’articolo 93-bis, prevede l’applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. Pertanto, scaduto il trentesimo giorno dall’invito ad esibire, dal giorno successivo, entro 90 giorni dovrà essere notificata la sanzione per la mancata esibizione.
La circolazione non accompagnata dal documento di cui sopra prevede anche la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione.
Pertanto, il veicolo potrà essere affidato in custodia, secondo le disposizioni di cui all’articolo 214, Codice della Strada, anche al conducente che dovrà tenerlo in un luogo non soggetto a pubblico passaggio.
Il veicolo verrà restituito a seguito dell’esibizione del documento entro 30 giorni, oppure, comunque, a prescindere dall’esibizione del documento, decorsi 60 giorni dall’accertamento della violazione: si dovrà, in ogni caso, procedere a redazione di “fine fermo” e restituzione del documento di circolazione.
93-bis, comma 9
Il comma 9, dell’articolo 93-bis prevede le sanzioni per il caso di circolazione di veicolo immatricolato all’estero, la cui disponibilità a favore di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, senza che il titolo e la durata della disponibilità siano registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter, ovvero non siano state comunicate le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede: per tali casi, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 712 a euro 3.558.
Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione.
In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6, codice della strada.
Il caso
La circolazione di veicoli stranieri condotti da non residenti
Il nuovo art. 132
La riforma in commento prevede, anche la sostituzione dell’articolo 132, codice della strada, che era necessariamente coordinato che le disposizioni abrogate dei commi 1-bis e 1-ter, dell’articolo 93.
Già dalla modifica della rubrica della norma si comprendono le novità: la vecchia disposizione disciplinava la “Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri”, mentre il nuovo articolo 132 è rubricato “Circolazione dei veicoli immatricolati in uno Stato estero condotti da non residenti in Italia”, specificando, quindi, che le sue regole si applicano per il caso di conducente non residente in Italia, rispetto alle disposizioni del nuovo articolo 93-bis, che invece si applicano ai conducenti residenti sul territorio nazionale: il nuovo articolo 132, infatti, esclude i casi di cui all'articolo 93-bis.
Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.
Innanzitutto, si evidenzia come la regola generale sia rimasta identica: i veicoli immatricolati all’estero possono circolare in Italia per un anno al massimo, con i documenti e le targhe di immatricolazione straniere.
Il comma 2 prevede una specifica deroga alla regola generale per il caso dei veicoli immatricolati all’estero di proprietà del personale straniero o dei familiari conviventi, in servizio presso organismi o basi militari internazionali aventi sede in Italia, che, invece di un solo anno, sono ammessi a circolare per la durata del mandato, con i documenti di circolazione e le targhe di immatricolazione straniere.
Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, ossia la circolazione di veicolo immatricolato all’estero, condotto da soggetto non residente in Italia, che circola, con documenti e targhe straniere, oltre un anno, comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.
Chi applica tale sanzione?
In attesa che il Ministero individui una specifica disposizione operativa vi possono essere due soluzioni:
Infatti, chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alle sanzioni di cui al comma 7 dell'articolo 93-bis C.d.S., ovvero:
Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8, codice della strada.
La nuova responsabilità solidale
Art. 196, comma 1
Infine, la legge n. 238/2021, per il migliore coordinamento delle nuove disposizioni, modifica il comma 1, ultimo periodo, dell’articolo 196, C.d.S.
Anche tale norma era stata modificata nel 2018 per renderla omogena con le regole di cui all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, Codice della Strada, oggi abrogate.
In particolare, la vecchia disposizione dell’articolo 196, comma 1, ultimo periodo, stabiliva, per le violazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, dell’articolo 93, la responsabilità solidale della persona residente in Italia che aveva, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non provava che la circolazione del veicolo stesso fosse avvenuta contro la sua volontà.
La nuova disposizione, in vigore dal 1° febbraio 2022, stabilisce che per le violazioni di cui all’articolo 93-bis, codice della strada, la responsabilità solidale, da indicare sul verbale di accertamento e contestazione, è in capo alla persona residente in Italia che abbia a qualunque titolo la disponibilità del veicolo, risultante dal documento di cui al comma 2 del medesimo articolo 93-bis, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
Articolo di Marco Massavelli
ISTAT – 9 maggio 2025
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile - Ordinanza 2 maggio 2025, n. 1140
Risposta del Dott. Giovanni Suppa
Delibera del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2025
Legge 24 aprile 2025, n. 60
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: