Ministero dell’Interno – Decreto 19 giugno 2017

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19 Giugno 2017

Contributo compensativo a favore dei comuni per i minori introiti di imposte comunali (ex art. 9-bis DL 47/2014)

Ministero dell’Interno

Decreto 19 giugno 2017
 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

IL DIRETTORE CENTRALE

 

Visto l’art. 9-bis, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, di modifica dell’art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai cui sensi, in merito all’esclusione dell’abitazione principale dall’applicazione dell’IMU, prevede che “a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”;

Visto l’art. 9-bis, comma 2 del medesimo decreto legge n. 47 del 2014, in cui si prevede, altresì, che “sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi”;

Visto il successivo comma 3 dell’art. 9-bis citato, in cui vengono quantificati gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione in misura ridotta delle imposte comunali IMU, TARI e TASI sulle categorie di immobili richiamate ai precedenti punti, per un importo pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, di cui 2 milioni di euro a copertura delle minori entrate dei comuni stessi;

Considerata la necessità di compensare i comuni interessati degli effetti diretti ed indiretti derivanti dai minori introiti IMU, TASI e TARI così quantificati, per mezzo di un contributo dedicato a valere sullo stanziamento di cui al capitolo 1388 dello stato di previsione del Ministero dell’interno;

Considerato che la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta;

Acquisite le determinazioni per il calcolo del contributo compensativo sopra menzionato da erogare a ciascun comune beneficiario elaborate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, sulla base delle informazioni desumibili dalla banca dati immobiliare integrata;

Preso atto dell’informativa fornita in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 15 giugno 2017 concernente, in particolare, l’entità complessiva degli importi da ripartire a tale titolo tra i comuni interessati;

D E C R E T A

ARTICOLO UNICO



(Determinazione e corresponsione del contributo a favore dei comuni per i minori introiti di imposte comunali relativi ad immobili di cittadini italiani iscritti all’AIRE pensionati nei rispettivi paesi di residenza)

 

1. In attuazione dell’art. 9-bis, comma 1, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, aggiunto dalla legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna ed alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, cui la legge conferisce competenza in materia di finanza locale, è attributo, a decorrere dall’anno 2015 un contributo, pari a complessivi 6 milioni di euro annui. Il contributo è attribuito, secondo gli importi indicati nell’Allegato A al presente decreto, a ristoro degli effetti diretti ed indiretti dei minori gettiti di IMU, TARI e TASI sulle unità immobiliari ubicate nei relativi ambiti territoriali e possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.

2. Viene fatta, in ogni caso, espressa riserva di variazione, sia degli importi corrisposti in base al presente decreto, che degli enti beneficiari del contributo indicati nell’Allegato A, in relazione ad eventuali determinazioni di modifica rese note dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze.

Il presente decreto viene reso pubblico, ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, sulle pagine del sito internet della Direzione Centrale della finanza locale di questo Ministero, con effetti di pubblicità legale. Di tale pubblicazione viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 giugno 2017

IL DIRETTORE CENTRALE
Verde

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