Indennità di accesso relativa alla stipula e registrazione degli atti pubblici amministrativi da parte del segretario comunale quale ufficiale rogante

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
05 Febbraio 2022

Con la presente desidero conoscere la fonte normativa che consente di esigere la cd. indennità di accesso relativa alla stipula e registrazione degli atti pubblici amministrativi da parte del segretario comunale come ufficiale rogante.

Come calcolare detta indennità?

Risposta

L’art. 10, comma 2, del D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014 ha sostituito l’art. 30, comma 2, della legge n. 734/1973, stabilendo in via generale che “il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito al comune” e al comma 2bis ha stabilito che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’art. 30, secondo comma della Legge 734/1973, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della Tabella D allegata alla Legge 604/1962, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

Inoltre, va ricordato l’art. 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 267/2000, affida al segretario comunale il compito di rogare, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti   unilaterali nell'interesse dell'ente;

Precisata la fonte normativa il calcolo deve essere effettuato sulla base della tabella D allegata alla Legge 604/1962, fermo restando il limite massimo del quinto dello stipendio in godimento; la quota eccedente viene acquisita dall’ente.

I diritti di rogito sono calcolati come somma di un valore base, dipendente dal valore del contratto rogato, e da un valore dipendente dal numero di pagine del contratto.

2 febbraio 2022             Angelo M. Savazzi

 

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