Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Pietro Salomone
QuesitiNel caso di applicazione dell'istituto di proroga tecnica in deroga all'operatore uscente, di un contratto d'appalto speciale (servizio biblioteca - allegato IX del d.lgs. 50/2016) in scadenza, causa emergenza covid per interruzione del servizio durante la pandemia, per il tempo necessario per l'espletamento della nuova gara, qualora l' importo/costo servizio per la prosecuzione per 120 gg. successivi alla scadenza è al di sopra dei 5.000 euro è obbligatorio effettuare l'affidamento su piattaforma elettronica o trattandosi comunque di prosecuzione di appalto già espletato sul MEPA nel 2017, basta una determinazione di proroga tecnica firmata digitalmente e successiva comunicazione dell'affidamento in proroga al soggetto affidatario con modalità elettronica? E’ sufficiente una comunicazione via pec?
L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha, infatti, modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ”.
Pertanto la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA è stata innalzata da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall'1 gennaio 2019, infatti, le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MePA o altri mercati elettronici (non strumenti elettronici come la pec) per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro.
In merito al CIG come previsto dall’ANAC, non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG nei casi di proroga del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici, concessa per garantire la prosecuzione delle prestazioni nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario.
Inoltre è bene ricordare che la proroga tecnica, in funzione alla giurisprudenza amministrativa ed alle indicazioni fornite da ANAC, affinché sia legittima devono ricorrere i seguenti presupposti:
2 febbraio 2022 Pietro Salomone
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2138, sintomo n. 2212
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta della Dott.ssa Francesca Urbani
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: