Bonus posticipo pensionamento: il punto sull’agevolazione fiscale
FiscoOggi – 30 giugno 2025
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiUn dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa, è in pensione dal 01/01/2022.
Le procedure attivate nell'anno 2021 con l'obiettivo di assumere un sostituto (concorso oltreché mobilità ex art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.) non sono andate a buon fine.
Si chiede, in attesa di verificare l'esito di nuove procedure di reclutamento, se vi sia una qualsiasi possibilità di istituire un rapporto di lavoro (o di collaborazione) con il suddetto ex dipendente.
La risposta è negativa. Infatti, l’articolo 25 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724 vieta l’instaurazione di rapporto di consulenza con soggetti cessati per pensionamento anticipato. Ulteriore divieto è previsto dall’articolo 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95.
A ciò deve aggiungersi che, l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro dipendente con il medesimo soggetto, qualora fosse di derivazione o di continuazione del precedente, comporterebbe la revoca del trattamento pensionistico.
Rimane salva la possibilità di conferire incarico annuale a titolo gratuito, previsto dall’articolo 5, comma 9, del citato DL 95/2012.
3 febbraio 2022 Fabio Venanzi
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