Trascrizione sentenze di adozione di maggiorenni trasmesse dal Tribunale, annotazioni da effettuare sugli atti di nascita e modifica dei dati anagrafici
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiIl tribunale trasmette avviso di passaggio in giudicato di sentenza avente ad oggetto divorzio congiunto ai fini delle relative annotazioni. La predetta comunicazione risulta priva di allegata copia della sentenza di che trattasi che quindi non viene trasmessa. Si chiede se sia possibile procedere alle annotazioni predette alla luce delle previsioni dell'art 10 della legge 898/70.
La comunicazione da parte della cancelleria competente contiene tutte le informazioni necessarie al fine di apporre a margine dell’atto di matrimonio l’annotazione di cui alla formula 175; è vero che l’art. 10 della legge 898/1970 prevede che la sentenza debba essere trasmessa all’ufficiale dello stato civile competente in copia autentica per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al Regio decreto 9.7.1939 n. 1238, ma non dimentichiamo che rispetto a questa originaria stesura dell’articolo “ le ulteriori incombenze” sono state modificate dall’entrata in vigore dell’attuale Dpr. 396/2000 per cui in considerazione al fatto che le sentenze non sono più oggetto di trascrizione nei registri dello stato civile ma direttamente annotate, non si rende più necessario l’inoltro delle stesse ma solamente i dati necessari per redigere il testo dell’annotazione.
7 febbraio 2022 Grazia Benini
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