Verifica della sussistenza effettiva dei requisiti di ruralità

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
11 Febbraio 2022

Con la presente si chiede cortesemente se sia possibile per il Comune provvedere a richiedere dei chiarimenti ai contribuenti per la verifica della sussistenza effettiva dei requisiti di ruralità dichiarati dagli stessi su alcuni immobili. 

Su alcuni fabbricati precedentemente accatastati come semplici categorie C6 e C2, compare il requisito di ruralità come annotazione dal 31/10/2012 a seguito domanda prot. vt0101992 del 02/07/2012. Gli stessi fabbricati hanno subito delle variazioni delle particelle catastali, con procedura docfa, in data 20/11/2020, inizialmente nelle visure dei nuovi fabbricati, l’annotazione non compare subito alla data di trasformazione degli stessi ma ricompare dalla data del 19/05/2021, quindi sempre su segnalazione degli interessati.

Né il Comune né il catasto ad oggi hanno provveduto a validare tali requisiti presso agenzia del territorio.

Con la presente si chiede se sia possibile per il Comune provvedere a chiedere ai contribuenti l’effettiva sussistenza dei requisiti previsti per i fabbricati strumentali all’attività agricola o se questa facoltà ci sia preclusa per qualche motivo. Se invece possiamo intervenire, in che forma possiamo farlo? Possiamo chiedere chiarimenti e conferma dei requisiti al contribuente?  

Allego visure dei fabbricati interessati e dei relativi docfa richiamati.

Si allega anche ordinanza n. 23386/2021 del 24 agosto 2021 della Cassazione nella quale sembrerebbe che unica possibilità per il comune sia impugnare l’accatastamento o l’annotazione della sussistenza dei requisiti di ruralità.

Allego anche normativa Legge 311/2004 che prevede che in caso di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali i comuni richiedono agli interessati la presentazione di atti di aggironamento. 

Quale delle due procedure è attuabile? E in quale forma?

In ultimo si chiede quali debbano essere i requisiti essenziali per poter riconoscere l’annotazione  della sussistenza dei requisiti di ruralità. 

Allego visure storiche e docfa relativi alla variazione degli identificativi catastali dei fabbricati interessati:

  • 3-558-2 che diventa 3-556-2
  • 3-558-3 che diventa 3-556-3
  • 3-558-4 che diventa 3-556-4
  • 3-558-5 che diventa 3-556-5
Risposta

Prima di tutto occorre affermare che effettivamente la consolidata giurisprudenza sostiene che la tassazione come fabbricati rurali è subordinata alla corretta classificazione catastale nelle categorie A6 o D10, ovvero, in alternativa, indifferentemente dalla categoria catastale che sia annotato il possesso dei requisiti di ruralità.

Se il Comune accerta che l’immobile non presenta i requisiti di ruralità, che di seguito si riportano a scopo chiarificatore, è possibile avviare una procedura di revisione catastale ai sensi del comma 336 della legge 311/2004:

“deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 C.C. e, in particolare, destinate:

alla protezione delle piante;

alla conservazione dei prodotti agricoli;

alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

all'allevamento e al ricovero degli animali;

all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla L. 20.02.2006, n. 96;

ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti in conformità della normativa vigente in materia di collocamento;

alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

ad uso di ufficio dell'azienda agricola;

alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, c. 2 D.Lgs. 228/2001;

all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

 

Va, inoltre detto che, affinchè l’annotazione abbia effetto retroattivo alla messa in atti (regola ordinaria) occorre che la domanda sia stata presentata entro il 30/11/2012 per effetto della disposizione contenuta nell’art. 13 comma 14 bis e 14 ter del D.L. 201/2011. Se le richieste di annotazione sono state fatte successivamente, hanno, invece, effetto solo dalla data della variazione in Catasto.

9 febbraio 2022             Luigi D’Aprano

 

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