L’art.24 comma 4 recita “La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.”
Pertanto il progetto esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi previsti per il livello omesso (rilevi etc.) ed il relativo calcolo della parcella effettuato ai sensi del DM del 17 giugno 2016, dovrà tener conto di tutti gli elaborati progettuali del progetto esecutivo e di quelli previsti per il livello omesso.
Infatti, ai sensi dell’art.4 del DM 17 giugno 2016, Il compenso “CP” è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera” V”, il parametro “G” corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro “Q” corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base “P”, secondo l'espressione che segue:
CP= ∑(V×G×Qi×P)
Pertanto gli elaborati progettuali previsti nel progetto definitivo e non previsti nel progetto esecutivo potranno essere oggetto di compenso, mentre quelli previsti sia nel progetto definitivo che esecutivo dovranno essere liquidati per la specifica singola prestazione.
Fondamentale è esplicitare nell’elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara in particolare rappresentare nel calcolo della parcella, le singole specifiche prestazioni Qi in modo tale da mettere a conoscenza il progettista sulle esclusive prestazioni specifiche richieste.
Inoltre preme sottolineare l’importanza della qualità progettuale che esula dal redigere uno stesso elaborato con due diversi livelli di approfondimento, infatti la lettura del combinato disposto dell’art. 24 comma 4 e l’art.1 comma 3 del DM 17/06/2016 prevede che i corrispettivi del DM 17/06/2016 possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento e che è’ consentita l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.
A maggior tutela del RUP è possibile richiedere, inoltre, un parere di congruità sulla parcella, da parte del Consiglio dell'ordine professionale ai sensi della legge n. 1395/1923.
8 febbraio 2022 Pietro Salomone
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