Realizzazione e manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 10 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiQuesto ente ha intenzione di realizzare dei murales su edifici o infrastrutture (al fine di riqualificarle e di aumentarne il decoro) con immagini di persone maggiorenni nate nel comune e divenute famose in vari campi (in particolare campioni di calcio e di altri sport) Alla luce delle normative vigenti in materia di privacy e di riproduzione delle immagini si chiede quali autorizzazioni debbano essere ottenute e chi sono i soggetti interessati a rilasciarle (i diretti interessati, le società sportive alle quali sono legati da contratto ecc).
Il murale assume rilevanza per l’ordinamento giuridico solo dopo aver acquisito valore economico e, questo, a sua volta, presuppone l’intervenuto riconoscimento di qualità artistiche o culturali al prodotto in questione. Realizzate tali condizioni, il murale assume specifica rilevanza giuridica, in ragione del suo ingresso nella categoria dei beni e nelle logiche di scambio, tenuto conto delle prerogative dell’artista e delle prerogative proprietarie sul bene (il supporto materiale) al quale l’opera accede.
Ciò detto, il diritto di autore nel nostro ordinamento è regolato dalla legge n. 633 del 1941. Detta legge è espressamente destinata a proteggere (art. 1) “Le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e dalla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. È proprio quest’ultima espressione – “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” – che conferma come anche le “opere di strada” possano ambire ad essere protette da detta legge.
Pertanto, l’art. 2 della legge sul diritto d’autore, che presenta una lista non esaustiva di opere protette, può far rientrare sotto la sua tutela anche una qualsiasi opera di street art. Essa deve comunque essere meritevole di protezione, presentando il requisito della creatività previsto dall’art. 1, raggiungendo un livello di originalità sufficiente. Non tutte le opere di street art, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, infatti possono essere oggetto di tutela, ma solo quelle che hanno un livello di creatività seppur minimo, così come previsto dalla Corte di Cassazione (cfr. Cassazione civile, sez. I, 27/10/2005, n. 20925). Quindi, dal riconoscimento del diritto d’autore sulla street art nasce l’attribuzione, in capo all’autore dell’opera, di alcuni diritti esclusivi di carattere patrimoniale e morale.
Inoltre, gli artt. 13 e seguenti della “Legge sul diritto di autore” riconoscono all’autore i diritti esclusivi di sfruttamento economico che comprendono il diritto di riproduzione, di distribuzione e di elaborazione della propria opera. La “legge sul diritto d’autore”, all’art. 20, determina, poi, i diritti morali secondo il quale l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi modificazione, alterazione o atto a danno dell’opera che siano pregiudizievoli per la sua reputazione o per il suo onore.
D’altra parte, la legge sul diritto d’autore espressamente stabilisce (art. 109) che neppure la cessione dell’opera comporta, salvo patto contrario, la cessione dei relativi diritti di utilizzazione economica; così come espressamente attribuisce all’autore (art. 13) il diritto esclusivo e incondizionato di riproduzione dell’opera. Inoltre, poter “riprodurre” concettualmente significa anche sfruttamento economico dell’opera della quale l’artista è autore; anzi, talvolta i murales possono funzionare da promozione e pubblicità: raggiunto il giusto livello di notorietà, sono le copie o le opere nuove che consentono all’artista di sfruttare economicamente, secondo le logiche proprie del mercato dell’arte, la propria creatività.
Fatto questa doverosa disamina che serve a porre in evidenza come il murale in sé possa assurgere ad opera protetta, occorrerà un’autorizzazione al trattamento dell’immagine qualora il soggetto sia riconoscibile e non sia un soggetto “noto”. In questo ultimo caso, potrebbe essere necessario comunque ottenere un’autorizzazione per la cessione dei diritti di sfruttamento economico da parte dei diritti interessati.
Il concetto di base è espresso nell’articolo 96 della legge sul diritto d’autore secondo cui “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto e messo in commercio senza il consenso di questa…”.
Salvo le disposizioni dell’art. 97 “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata ad avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto, o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata”. Inoltre, l’articolo 10 del codice civile dispone che “qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia esposta, o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”.
Quindi, il volto di una persona ritratto è considerato dato personale, per cui è necessaria, in linea generale, l’informativa privacy di cui all’art. 13 del regolamento europeo 679/2016.
La regola è che l’artista, affinché possa esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto, deve ottenere il consenso della persona ritratta o dei genitori nel caso di minori. In casi particolari, l’immagine potrebbe diventare addirittura dato sensibile, in quanto e se fornisca informazioni sullo stato di salute della persona, se ritratta in ospedale, oppure sul suo orientamento religioso, se ritratta ad una funzione religiosa; in tali casi, per essere trattato, il dato necessita del consenso scritto e informato della persona ritratta. La Corte di Cassazione ha chiarito, sul punto, che il consenso alla pubblicazione della propria immagine costituisce un negozio unilaterale avente ad oggetto non il diritto all'immagine, personalissimo ed inalienabile, ma soltanto il suo esercizio. Ne consegue che il consenso alla pubblicazione è sempre revocabile, anche in difformità di quanto pattuito contrattualmente, salvo il diritto dell'altra parte al risarcimento del danno eventualmente occorsogli a seguito della revoca.
Quindi, nel caso in cui siano ritratte le persone, anche in un luogo pubblico (ritratte in luogo pubblico ma isolate dal contesto e in evidenza), allora si tratta di ritratto e occorre il consenso delle persone ritratte per la pubblicazione e questo indipendentemente dalla dimensione del personaggio.
Ovviamente se il volto non è riconoscibile, non sussiste problema di privacy e il ritratto potrà essere pubblicato senza alcuna autorizzazione. Questa conclusione vale anche se, della persona, è ritratta una parte del corpo, poiché la tutela della privacy riguarda la riconoscibilità della figura.
Poi, come si è già accennato, esistono alcune eccezioni dovute alla notorietà o all’ufficio pubblico del personaggio ritratto, a necessità di giustizia, a scopi scientifici, didattici o culturali, oppure al fatto se la riproduzione sia collegata ad avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico, ovvero se si eserciti un diritto di cronaca o di satira.
11 febbraio 2022 Elena Conte
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