Riconoscimento paterno del figlio maggiorenne straniero nato all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiCon la presente si richiede conferma se la sotto riportata annotazione sia tra le annotazioni certificabili.
Tizio # e' stat#o# adottat#o# da #Caia# ai sensi degli articoli 291 seguenti del codice civile (provvedimento del Tribunale di# ……………in data #x # n.#....... (pubbl. il …….. RG n. ……. Repert. n. …….. del ……..)# trascritto nei registri di nascita del comune di #...................# anno #..........# parte 2 serie B n.#.....#) e pertanto assume il cognome di #............................#.
Si precisa che l’adottato è maggiorenne.
L’adozione di una persona maggiore di età ha come scopo quello di dare una discendenza all’adottante, e non una famiglia all’adottato.
Tale adozione si definisce anche “filiazione giuridica”, in quanto tra l’adottante e l’adottato non esiste alcun rapporto di sangue: non è legittimante, e permangono i rapporti con la famiglia di origine.
Le condizioni per poter accedere a questo istituto giuridico sono indicate nell’articolo 291 del codice civile: aver superato i trentacinque anni di età (ridotti dal Tribunale a trenta anni per casi eccezionali), ed una differenza di età di almeno diciotto anni tra adottante ed adottato.
Quando l’adozione è pronunciata in Italia, è competente il Tribunale ordinario nella cui circoscrizione risiede il comune di residenza dell’adottato.
Il Tribunale, in seguito alla modifica dell’articolo 313 del codice civile ad opera dell’articolo 30 della Legge 28 marzo 2001, n. 149, si pronuncia con sentenza, e non più con decreto.
Gli effetti dell’adozione si esplicano dalla data della sentenza che la pronuncia (articolo 298 del codice civile).
Per chiarire a quale data si deve far riferimento, si riporta l’indicazione del “Massimario di stato civile” – edizione 2012 – al capitolo XVI che afferma ”Tale data coincide con quella in cui la decisione, adottata in camera di consiglio, viene pubblicata con il deposito in cancelleria. La definitività della sentenza, sopravvenuta con la inutile decorrenza dei termini per l’impugnazione, non altera il principio che la data della sentenza è quella della sua pubblicazione”.
L’effetto principale per l’adottato maggiorenne cittadino italiano è quello relativo al cognome, per il quale si applica l’articolo 299 del codice civile.
L’ufficiale di stato civile che riceve dal Tribunale ordinario una sentenza di adozione relativa ad un cittadino maggiorenne italiano, deve procedere alla trascrizione di tale sentenza (come previsto dall’articolo 28 comma 2 lettera g) del dPR 3 novembre 2000, n. 396). Detta trascrizione va effettuata per riassunto nei registri di nascita di Parte II serie B.
Di seguito la sentenza va annotata sull’atto di nascita dell’adottato, con la formula 124 del Nuovo Formulario (articolo 49 comma 1 lettera a) del dPR 3 novembre 2000, n. 396).
Dopo tali formalità l’adozione, con il susseguente nuovo cognome assunto dall’adottato, va comunicata in anagrafe.
Concludendo si può affermare che non viene modificato il testo dell’atto, che permane il legame di filiazione dichiarato alla nascita e pertanto l’annotazione Formula 124 va certificata nell’estratto per riassunto dell’atto di nascita rilasciato ai sensi dell’articolo 106 del dPR 3 novembre 2000, n. 396.
11 febbraio 2022 Andrea Dallatomasina
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