Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiIn caso di immobile di proprietà dell’ATER (case popolari) non occupato, l’Ater è soggetta al pagamento dell’IMU e della TASI?
Il contribuente asserisce che sarebbe esente in quanto, secondo quanto disposto dal D.M. emanato in attuazione della l. n. 9/2007, con il quale, al comma 2 art. 1, si definisce "alloggio sociale" "l'unità immobiliare a uso residenziale, in locazione permanente, anche se l'immobile non è occupato”.
In realtà gli immobili dell’ATER rappresentano una fattispecie specifica prevista dal comma 749 della legge 160/2019 (che riprende esattamente la disposizione precedente relativa alla c.d. “vecchia IMU”) in base al quale agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, spetta la medesima detrazione prevista per l’abitazione principale pari ad €. 200,00 per unità abitativa. Nulla viene normato circa l’aliquota da applicare; per cui, salvo il caso di una eventuale diversificazione dell’aliquota effettuata dal comune con proprio regolamento, agli alloggi IACP/ATER si applica l’aliquota ordinaria, con la detrazione qualora regolarmente assegnati.
Si ritiene, pertanto non corretta la richiesta di classificazione della fattispecie come Alloggio sociale esente.
11 febbraio 2022 Luigi D’Aprano
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