Calcolo tassazione liquidazione indennità fine mandato al commissario straordinario

Risposta di Daniele Conforti - Consulente del lavoro

Quesiti
di Conforti Daniele
17 Febbraio 2022

Si chiede come calcolare la tassazione della liquidazione dell’indennità di fine mandato al commissario straordinario, indennità maturata dal 31/07/2018 al 27/10/2021, ma da liquidare nella mensilità di febbraio 2022.

Risposta

Ai sensi  dell'art. 17, D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), il trattamento di fine mandato non concorre alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione ordinaria con le normali aliquote progressive, ma è sottoposto - assieme alle altre indennità assimilate - a tassazione separata, secondo criteri specifici.

L’indennità di fine mandato equipollenti (pubblico impiego) sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a € 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione.

Per i periodi di durata inferiore all'anno la riduzione di € 309,87 viene rapportata a mese mentre per i rapporti part-time l'ammontare della suddetta riduzione viene ridotto proporzionalmente.

Per la determinazione dell'imposta è necessario procedere preliminarmente all'individuazione del "reddito di riferimento". A tal fine occorre dividere l'importo del t.f.r. maturato per il numero di anni e frazioni di anno preso a base di commisurazione e moltiplicare il risultato ottenuto per 12 (Ag. Entr. circ. n. 78/E/2001).

Sul valore così ottenuto, vengono applicate le aliquote progressive dell'IRPEF relative all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione. L'imposta così ottenuta, rapportata percentualmente al reddito di riferimento, darà l'aliquota da applicare alla parte capitale del t.f.r.

 

La legge finanziaria 2007 ha modificato il sistema di determinazione dell'IRPEF, prevedendo nuove aliquote e scaglioni di reddito. Tuttavia, con riferimento al trattamento di fine rapporto, ha previsto una clausola di salvaguardia diretta ad assicurare che il nuovo sistema non comporti per i contribuenti il pagamento di un'imposta maggiore rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle aliquote in vigore nel 2006.

In particolare, ai sensi  dell'art. 1, comma 9, della L. n. 296/2006 ai fini della tassazione del t.f.m., delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro di cui  all'art. 17, c. 1, lett. a) del TUIR, si applicano se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006 (Ag. Entrate circ. n. 15/E/2007). L'applicazione della clausola di salvaguardia è stata confermata dall'art. 2, comma 514, legge finanziaria 2008.

Se è il sostituto d'imposta che eroga il t.f.r., ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, è il sostituto stesso che deve effettuare tale verifica ed, in sede di determinazione dell'imposta, utilizzare le aliquote e gli scaglioni di reddito più favorevoli. Successivamente, l'amministrazione finanziaria in sede di controllo e di riliquidazione dell'imposta effettua nuovamente la verifica ed applicherà la tassazione più favorevole per il contribuente.

15 febbraio 2022           Daniele Conforti

 

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