Responsabilità errato conferimento rifiuti

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
19 Febbraio 2022

L'intestatario di una utenza TARI è l’unico responsabile del conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta?

Essendo stato il conferimento eseguito in difformità delle disposizioni dell'ordinanza Sindacale che si allega, vedi  punto 3, e delle norme generali della stessa e naturalmente non essendo stato possibile individuare l'esecutore materiale, come dobbiamo procedere?

Risposta

Come sarà noto al richiedente, il nostro ordinamento prevede delle sanzioni in ipotesi di violazione di norme sul conferimento di rifiuti; così, giusto per ricordare le fattispecie più comuni, è prevista una multa che va da 25 e 155 euro per chi usa il contenitore sbagliato per buttare i rifiuti (ad esempio: la plastica in quello del cartone, il vetro in quello del ferro) o per chi getta i sacchetti della spazzatura in orari diversi da quelli indicati dal Comune.

Quella in questione è una sanzione amministrativa e, in quanto tale e in mancanza di previsioni normative diverse, deve rispettare il principio della “responsabilità personale”: ciò significa che la sanzione può essere inflitta solo ed esclusivamente al soggetto trasgressore, sia esso intestatario o meno di un’utenza TARI.

Tentando di interpretare il quesito, probabilmente il problema che il richiedente si pone non è tanto se la sanzione vada comminata all’intestatario dell’utenza o piuttosto al familiare non intestatario che è magari il comprovato (attraverso riprese di videosorveglianza) responsabile dell’illegittimo conferimento, quanto piuttosto – almeno questa risulta essere a chi scrive la situazione più comune – se in presenza di un condominio, nell’ignoranza di chi sia il singolo condomino responsabile della violazione, la sanzione possa essere inflitta all’Amministratore di Condominio ovvero al Condominio stesso, che è peraltro il modo in cui molti Comuni hanno proceduto in questi anni.

Fortunatamente la giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sulla questione, facendo chiarezza.

Punto 1. L’amministratore di condominio non è tenuto a controllare il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata, né risponde del conferimento non corretto dei rifiuti. Allo stesso modo non spetta in alcun modo all’amministratore del condominio il compito di provvedere al ritiro dei rifiuti stessi, procedendo ad una corretta differenziazione prima di smaltirli nuovamente secondo le modalità previste dal calendari Come affermato da Tar Sicilia nella sentenza n. 3381/2021 la contestazione del Comune non può riferirsi all’amministratore del condominio. L’amministratore è solo il soggetto a cui la contestazione e la segnalazione vengono materialmente consegnate affinché egli possa rendere edotti i condomini delle loro responsabilità. 

Punto 2. Come noto, molto spesso il Comune che rilevi il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata commina una sanzione al condominio nel suo complesso. Ma la maggior parte della giurisprudenza– con cui concorda, per quanto possa valere, anche la sottoscritta -, in disaccordo con la sentenza del TAR prima citata, ritiene che la responsabilità per la violazione delle regole sulla raccolta differenziata sia esclusivamente del singolo condomino. La ragione è il principio giuridico già ricordato della “responsabilità personale”, per cui non si può attribuire al condominio, quale soggetto diverso dal trasgressore, la responsabilità per una condotta ascrivibile ad un singolo condomino. Senza contare poi che, come rileva il Tribunale di Torino nella sentenza 01.03.2018, il condominio non ha personalità giuridica, non è un soggetto come una società o un’associazione e, quindi, non può essere titolare di rapporti giuridici, così come di sanzioni.

E’ vero che in alcune ipotesi la giurisprudenza si è espressa in senso difforme ma è comunque doveroso valutare le peculiarità delle fattispecie prese in esame. Ad esempio, secondo il Tribunale di Roma, sez. II, sentenza n. 3874/2020, e il Tribunale di Milano, sentenza n. 1047/2018, in caso di errato conferimento della raccolta differenziata, il condominio viene individuato quale obbligato in solido con il trasgressore, senza che la mancata identificazione di quest’ultimo possa rendere illegittima la sanzione irrogata al condominio medesimo. 

E’ fondamentale precisare però che tale interpretazione può reggere solo in quelle città ove il Comune consegna i bidoni dell’immondizia differenziata al condominio ed è quest’ultimo ad esserne l’unico proprietario (non il singolo condomino).

In conclusione, fatta eccezione per la fattispecie da ultimo ricordata, qualora il soggetto trasgressore non sia individuato non sarà possibile comminare alcuna sanzione.

16 febbraio 2022              Lorella Martini

 

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