Diritto di soggiorno permanente cittadino comunitario

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
22 Febbraio 2022

Si chiede di avere chiarimenti in merito alla richiesta di rilascio del diritto di soggiorno permanente a cittadino comunitario con iscrizione anagrafica da oltre 5 anni, che ha lavorato per 2 anni consecutivi e che successivamente si è trovato in stato di disoccupazione involontaria.

Considerato che il cittadino dell'unione che ha lavorato per 1 anno consecutivo, mantiene la qualità di lavoratore su territorio nazionale: quale documentazione dovrebbe esibire per dimostrare la legalità del soggiorno per 5 anni?

Risposta

L’articolo 7, comma 3, lettera b) dispone che “Il cittadino dell’Unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a), quando: (omissis) b) è in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”.

La disposizione è finalizzata a tutelare la condizione del lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, nel caso in cui questi si trovi in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un’attività lavorativa nel territorio nazionale.

Nel caso previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera b) del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, per maturare il diritto alla conservazione del diritto di soggiorno devono concorrere tutti e quattro i seguenti requisiti:

–   avere esercitato un’attività lavorativa subordinata o autonoma per oltre un anno;

–   avere esercitato tale attività in Italia;

  • essere in stato di disoccupato involontaria (non aver abbandonato volontariamente il lavoro) debitamente comprovata;

–   essere iscritto presso il Centro per l’impiego. ovvero ha reso la dichiarazione ex articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 [ora, articolo 19, comma 1 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150] che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Occorre precisare che l’attività lavorativa non deve necessariamente essere prestata in modo continuativo (requisito previsto per i 5 anni necessari al fine di maturare il diritto all’attestato permanente); la norma, in questo caso, non fa alcun riferimento alla continuità della prestazione lavorativa che, pertanto, potrà essere calcolata anche cumulando periodi lavorativi anche molto brevi che, sommati fra di loro, risultino superiori ad un anno.

Le nuove norme introdotte dal Jobs Act hanno riscritto anche le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione.

Il nuovo istituto con il quale si erogano tali prestazioni è denominato “NASpI” (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego). Si tratta di una prestazione economica, istituita dal 1° maggio 2015, che sostituisce l’indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI). È una prestazione a domanda, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Si precisa, inoltre, che la presentazione della domanda di indennità NASpI all’INPS equivale a rendere la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), ed è trasmessa dall’INPS all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – istituita con d.lgs. n. 150 del 2015, art. 4 – ai fini dell’inserimento nel Sistema informativo unitario delle politiche attive.

18 febbraio 2022           Andrea Dallatomasina

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2008, sintomo n. 2039

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