Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiSi chiede se con la delibera di giunta comunale relativa all'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali (FGDC) occorre approvare anche la relativa variazione al bilancio provvisorio e se e' richiesto il parere del revisore dei conti.
Il comma 862 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 ha introdotto l’obbligo per gli enti locali di stanziare in bilancio con delibera di giunta, in presenza delle condizioni stabilite dal comma 859 riferite all’esercizio precedente, il Fondo di garanzia debiti commerciali, ed al riguardo l’IFEL, con una nota pubblicata sul proprio sito internet in data 26 febbraio 2021, aveva espresso l’avviso che l'esistenza del bilancio è un presupposto necessario per poter correttamente effettuare l'accantonamento, e che conseguentemente in mancanza del bilancio (come è nel caso di esercizio provvisorio) la delibera della giunta dovesse limitarsi a quantificare l'importo da accantonare, importo che sarebbe quindi stato iscritto successivamente in bilancio in occasione della approvazione del bilancio stesso.
Con l'articolo 9 del d.l. n. 152/2021, recante disposizioni per l'attuazione del PNRR, il suddetto comma 862 della legge n. 145/2018 è stato modificato, nel senso che vi sono state inserite - con riferimento al ricordato obbligo di accantonamento - le parole “anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio”, modifica che pertanto supera l’interpretazione precedentemente data dall’IFEL (e che sembra essere stata adottata proprio per ovviare ad atteggiamenti dilatori in ordine alla iscrizione in bilancio del Fondo in argomento).
Conseguentemente a tale modifica è da ritenere che a decorrere dall’esercizio 2022 gli enti locali, in presenza degli specifici presupposti, abbiano l’obbligo non solo di quantificare, entro il 28 febbraio, con delibera della giunta l’importo da accantonare in bilancio ma anche di provvedere alla effettiva iscrizione in bilancio del Fondo medesimo, e ciò anche se si trovano in esercizio provvisorio: in quest’ultimo caso l’accantonamento verrà disposto a carico del bilancio provvisoriamente gestito (seconda annualità del bilancio triennale approvato l’esercizio precedente) e dovrà ovviamente essere reiterato nel bilancio che sarà successivamente approvato per l’esercizio in corso.
Alla costituzione dell’accantonamento la giunta dovrà provvedere con delibera di variazione al bilancio assunta d’urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del TUEL (in quanto va comunque rispettare il ricordato termine del 28 febbraio, e ciò anche in caso di esercizio provvisorio), e tale deliberazione dovrà essere corredata del parere dell’organo di revisione.
21 febbraio 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3953, sintomo n. 4009
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Italia domani piano nazionale ripresa e resilienza – 8 maggio 2025
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 21 marzo 2025
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 21 marzo 2025
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