Fondo aree svantaggiate confinanti con regioni autonome, pubblicati QUESITI dei comuni sul Decreto di bando 4 aprile 2025 – Annualità 2024-2025-2026
Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie – 23 maggio 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiA seguito di alcune cessazioni intervenute nel 2021, ma che non hanno determinato una riduzione complessiva del fondo per le risorse decentrate, il valore medio pro-capite è aumentato. Le maggiori risorse a disposizione possono essere distribuite o devono essere in qualche modo "congelate"?
Secondo la previsione dell’art. 33, comma 2, ultima parte, del D.L. n. 34/2019, il limite di cui all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Si tratta di una disposizione che è indirizzata solo ad alcuni dei componenti che concorrono a determinare il limite al trattamento accessorio del personale: il fondo per la contrattazione integrativa e le risorse destinare al trattamento accessorio per gli incarichi di posizione organizzativa.
Il limite ex art. 23, comma 2, diventa un limite dinamico che aumenta o diminuisce all’aumentare o al diminuire del personale in servizio in modo da mantenere il valore pro-capite 2018 invariato. Quindi il valore del fondo 2018 sommato alle risorse destinate alle posizioni organizzative deve essere diviso per il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2018; conseguentemente il limite del fondo sarà costituito dal valore pro capite 2018 moltiplicato il numero dei dipendenti in servizio al momento della costituzione del fondo, non esistendo allo stato attuale indicazioni operative diverse.
Secondo i decreti attuativi il limite iniziale 2018 viene fatto salvo; eventuali riduzioni di personale rispetto al 31 dicembre 2018 non determina una riduzione del limite mentre eventuali incrementi devono determinare incrementi del valore complessivo del fondo al fine di mantenere inalterato il valore medio pro-capite.
Se nel corso del 2021 vi sono state cessazioni il valore del limite deve essere ridotto in proporzione alle cessazioni fino a quando il valore pro-capite raggiunge il valore rilevato al 31.12.2018; non si deve andare al di sotto di quest’ultimo valore che costituisce il limite inferiore invalicabile nel caso di riduzione del personale.
21 febbraio 2022 Angelo M. Savazzi
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