Preliminarmente va rilevato che all’atto della scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato, con l’estinzione del rapporto di lavoro vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento (ferie, malattia, aspettative, ecc.).
Nel caso in cui con il medesimo dipendente, già precedentemente titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato, venga successivamente stipulato un nuovo contratto a tempo determinato, lo stesso non possa fruire nell’ambito di questo delle ferie maturate nel precedente rapporto a termine.
In questo senso diversi orientamenti ARAN tra i quali RAL_1876 e RAL_1809, che chi scrive condivide. Inoltre, anche il Ministero dell’interno con il parere espresso dal Dipartimento delle politiche del personale dell’amministrazione civile, prot. n. 189/1239 del 18 aprile 2018, ha confermato e richiamato tali orientamenti.
Conseguentemente, il dipendente dovrebbe godere di eventuali ferie residue maturate solo entro la scadenza del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato.
Infine, va ricordato che la monetizzazione delle ferie, attualmente, è possibile, alla cessazione del rapporto di lavoro, solo nell’ambito di rigorosi e precisi limiti.
Con riferimento specifico al quesito, secondo l’orientamento ARAN CFC10a del 7.9.2018 (analogamente l’orientamento CIRRS10 del 31.10.2020), riferito al Comparto delle funzioni centrali ma estensibile anche alle Funzioni locali, in quanto le norme contrattuali sono analoghe, il lavoratore assunto, per la prima volta nella pubblica amministrazione, a tempo indeterminato, ma che abbia prestato servizio come lavoratore a tempo determinato presso la stessa o presso altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, per più di tre anni, rientra nella casistica che dà diritto da subito al riconoscimento dell’intero monte ferie spettante (28 o 32 giorni a seconda del regime orario adottato, cui si aggiungono i 4 giorni di “festività soppresse”).
21 febbraio 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4175, sintomo n. 4286