Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiUn Ente ha notificato un accertamento per un’area edificabile ma il contribuente contesta la pertinenza dell'abitazione di quest'area edificabile.
Si parla di proprietari di una villetta posizionata in un terreno di 500 metri quadri. Nel 2016 il contribuente ha acquistato un terreno edificabile di 2400 metri quadri. L’Ente ha notificato gli accertamenti imu-tasi per questo terreno ma i contribuenti sostengono che, trattandosi del giardino dell'abitazione, non sono tenuti al pagamento del tributo
Nelle circolari n.38/e del 12 agosto 2005 e n. 32/e del 13 febbraio 2016, emerge la necessità di unire i due terreni ma il contribuente sostiene che ciò è valido solo dal 2020 in poi secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 741, legge 160/2019.
Si precisa infine che il contribuente inoltre non ha presentato nessuna denuncia Imu nel 2016.
Si chiede un parere in merito.
La legge 160/2019 ha sicuramente risolto ogni dubbio interpretativo, stabilendo espressamente la non tassabilità delle aree urbanisticamente pertinenziali, ovvero accatastate unitamente all’abitazione. Per gli anni precedenti, la giurisprudenza consolidata ha sostenuto l’obbligatorietà della opportuna dichiarazione di pertinenzialità dell’area, oltre che la dimostrazione dell’effettivo vincolo tra i due immobili. Secondo la Sentenza di Cassazione n. 27573 del 30/10/2018, infatti, “l’accertamento dell’esistenza del vincolo pertinenziale, postula anche quello dell’esistenza dell’ulteriore requisito della non suscettibilità del bene costituente pertinenza di una diversa destinazione senza una radicale trasformazione: altrimenti sarebbe agevole per il proprietario di un immobile godere dell’esenzione attraverso una destinazione pertinenziale rispetto ad un fabbricato pur se detta destinazione possa facilmente cessare, senza una radicale trasformazione dell’immobile stesso”.
Per quanto detto, l’assenza della dichiarazione o della dimostrazione dell’effettivo vincolo di pertinenzialità tra area e abitazione, pregiudica il riconoscimento della esenzione per tali aree anche per gli anni precedenti il 2020.
23 febbraio 2022 Luigi D’Aprano
INPS – 5 giugno 2025
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