Notifica ad un minore di anni 14
Risposta della Dott.ssa Laura Egidi
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiNotifica (messi). L'avviso di deposito in caso di irreperibilità relativa (140 c.p.c.) dopo invio raccomandata (o è preferibile l'Atto Giudiziale?) e affissione sulla porta dell'abitazione del medesimo, deve anche essere pubblicato all'albo pretorio? Per irreperibilità assoluta (143 c.p.c.) dopo aver fatto il deposito va anche pubblicato all'albo pretorio?
Il procedimento notificatorio dell’art. 140 c.p.c. richiede le seguenti attività: deposito di copia dell’atto nella casa comunale dove la notifica deve eseguirsi, che l’atto, in busta chiusa e sigillata, sia stato depositato al Comune e la comunicazione al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento del deposito medesimo.
In tema di perfezionamento della notificazione sono intervenute sia la Corte di Cassazione, a Sezioni unite, che la Corte costituzionale.
In particolare, per quanto di interesse, la Corte di Cassazione, Sezioni unite, con ordinanza del 13 gennaio 2005 n. 458, ha enunciato il seguente principio di diritto: “la notificazione nei confronti del destinatario dell’atto si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento). Tuttavia, poichè tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, l’avviso di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civile”.
Ne consegue che la pubblicazione all’albo pretorio non è adempimento richiesto dalla normativa di riferimento ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c.
Relativamente all’irreperibilità assoluta, l’art. 143 c.p.c. prevede: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, (((e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede))).
Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero [disp. att. 49].
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”
L’originario inciso (((e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede))) è stato soppresso dall’art. 174, D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004 ai sensi di quanto disposto dall'art. 186 dello stesso decreto.
La notifica, quindi, deve essere eseguita mediante deposito, a cura dell’ufficiale giudiziario, di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza del destinatario oppure, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del medesimo. Qualora non siano noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita del destinatario, l’ufficiale giudiziario deve consegnare una copia dell’atto da notificare al pubblico ministero, unitamente ad una nota contenente le indicazioni di cui all’art. 49 disp. att. Per quanto concerne il momento perfezionativo della notifica ai sensi dell’art. 143, occorre ricordare il principio in virtù del quale, la notificazione di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell’ultimazione dell’attività poste a suo carico (id est, di regola, con l’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario), mentre, dal lato del destinatario, allorché l’atto raggiunga la sua sfera di conoscibilità. L’art. 143, stabilisce che nel caso di notifica eseguita con il rito degli irreperibili, la stessa si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte.
Anche in questo caso, quindi, va escluso l’ulteriore adempimento della pubblicazione all’albo pretorio ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio.
Diversamente, per quanto riguarda la materia tributaria, il riferimento normativo è contenuto nell’articolo 60 del DPR 600/1973 c.1 lett. e): “…. e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione…”
Ugualmente la pubblicazione all’albo pretorio è prevista per le notificazioni da combinato disposto art. 26 c.4 DPR 602/1973 e art. 60 c.1 lett. e) D.P.R. n.600/1973.
23 febbraio 2022 Elena Conte
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