Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiNel territorio del Comune è ripresa la notificazione delle Cartelle Esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione. Per l'esecuzione di questo servizio di Notifica l'Agenzia si avvale degli operatori di Poste Italiane spa. L'operatore postale, durante una procedura di notifica ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del DPR 29/09/1973 n.602 e art.60, comma1, lett. e), del DPR 29/09/1973 n.600, data l'assenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente sul territorio comunale, procede alla notificazione della cartella mediante deposito presso la casa comunale e pubblicazione all'albo pretorio del prescritto avviso di deposito. L'avviso di deposito suddetto, che ad ogni buon fine si allega in copia, si compone di un elenco di nomi e i corrispondenti codici di cartella, oltre uno specifico richiamo alla notificazione effettuata ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, comma quarto, del DPR 29/09/1973 n.602 e art.60, comma1, lett. e), del DPR 29/09/1973 n.600,
Dato atto che nell'elenco sono presenti sia persone fisiche che soggetti giuridici, si chiede:
- per quanti giorni deve essere pubblicato l'avviso di deposito?
- c'è distinzione tra la pubblicazione per le persone fisiche e le persone giuridiche, o il periodo di pubblicazione è lo stesso?
- il nome e il cognome del contribuente possono essere pubblicati?
La protezione dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. riguarda solo le persone fisiche.
La pubblicazione di che trattasi ha carattere legale.
Una volta trascorso il periodo temporale previsto dalle singole discipline per la pubblicazione degli atti e documenti nell´albo pretorio, gli enti locali non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti. In caso contrario, si determinerebbe, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi.
ei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copiala notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.
A norma del citato art. 60 DPR 600/1973, quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione.
Data la finalità di legge rendere conoscibile l’avviso, il nome e il cognome possono essere pubblicati ma solo per il termine di legge anzidetto.
23 febbraio 2022 Eugenio De Carlo
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