Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiNel bilancio di previsione 2021 è stato previsto il Fondo di garanzia Debiti commerciali per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente. Nel bilancio di previsione 2022, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione, questo Ente non è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Debiti Commerciali. Si chiede, pertanto, se nel Rendiconto 2021 si debba accantonare l'importo del Fondo di garanzia Debiti commerciali stanziato nel bilancio di previsione 2021.
Il comma 863 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), quale risulta integrato ad opera dell’articolo 38-bis, comma 2, del d. l. n. 34/2019 (c.d. “decreto rilancio”), convertito nella legge n. 58/2019, espressamente dispone che “”Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859 “” (condizioni che concernono la riduzione di almeno del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente ed il rispetto dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente).
Se i due parametri risultano rispettati, l’ente non ha l’obbligo di procedere all’accantonamento: pertanto l’importo accantonato nel precedente esercizio 2021 è liberato dal vincolo nell’esercizio successivo (2022) e quindi non andrà accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2021 che dovrà essere approvato entro il 30 aprile 2022.
23 febbraio 2022 Ennio Braccioni
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