Termine prescrizione sanzioni codice della strada

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
25 Febbraio 2022

Si chiede se, nell'ambito delle sospensioni di termini connesse all'emergenza epidemiologica specie nella prima fase della pandemia, ne siano state introdotte alcune applicabili al termine prescrizionale di 5 anni - dall'accertamento o dall'atto interruttivo - previsto dal cds e dalla 689/81 per le sanzioni relative proprio al cds.

Risposta

Come è noto, con riferimento alla prima fase della pandemia, buona parte dei termini relativi ai procedimenti sanzionatori amministrativi, regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dal Titolo VI del codice della strada sono rimasti sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 18/2020

 

Per quanto di interesse, l’art. 103 del decreto legge n. 18/2020, stabiliva:

Art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

 

 1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento

 1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

 …..

 5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

 6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 31 dicembre 2020.

 6-bis. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

Orbene, in sede di conversione, il decreto legge è stato modificato dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 che, all’art. 37, rubricato Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza, ha stabilito:

 “1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.

Ciò detto, in relazione applicabilità al caso di specie della sopraindicata sospensione, si segnala la sentenza del Tribunale di Cagliari 27.11.2020 che si è pronunciata su una controversia avente ad oggetto il corso dei termini del procedimento sanzionatorio previsto dalla Legge n. 689/81. Nel caso di specie, il soggetto trasgressore ricorre avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Provincia competente, in quanto la stessa risulta notificata in ritardo rispetto al termine dei 5 anni previsto dall’art. 28 della Legge n. 689/81. Come è noto l’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (convertito nella l. n. 27/2020) ha disposto l’esclusione dal computo dei termini ordinatori, perentori, endoprocessuali, propedeutici, finali ed esecutivi del periodo compreso tra il 23/2/20 e il 15/4/20 per i procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020. Successivamente, in forza del D.L. n. 23/2020 (convertito nella legge n. 40/2020), quest’ultimo termine è stato prorogato fino al 15/5/2020. Ne consegue che, in risposta al rischio epidemiologico COVID-19 e nel tentativo di agevolare l’adeguamento alle nuove prescrizioni sanitarie imposte dallo stato emergenziale, il legislatore ha inteso concedere un periodo di ‘sospensione’ dei termini procedimentali. Ebbene, il Giudice ha ritenuto che l’atto impugnato, ordinanza ingiunzione, ha natura sostanziale, poiché “non deve essere adottata entro un termine decadenziale, né assegna al destinatario un termine a difesa, potendo la stessa essere opposta solo mediante ricorso giurisdizionale” ed è soggetta unicamente al termine prescrizionale dei cinque anni. Di conseguenza, la norma prevista dal D.L. 18/2020, che consente all’amministrazione di differire le attività in ragione della emergenza epidemiologica senza, tuttavia, comprimere in alcun modo il diritto del debitore a non essere assoggettato per un periodo troppo lungo ad una avversa pretesa, non si applica anche all’art. 28 della Legge n. 689/81.

Quindi, secondo il Tribunale di Cagliari, l’ordinanza ingiunzione deve comunque essere notificata al destinatario entro il termine di 5 anni, senza poter beneficiare della sospensione dei termini previsti dall’art. 103 del D.L. 18/2020, poiché il termine di prescrizione non rientra nel campo di applicazione di quest’ultima norma.

23 febbraio 2022           Elena Conte

 

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