Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiNel 2021 il comune riceve dalla Ras un finanziamento per realizzazione di un’opera. Sono state impegnate le somme per il professionista xz e a fine anno inviate a fpv perché la prestazione non è stata resa. Ora nel 2022 il professionista ci comunica che recede dall'incarico. Ora se in sede di riaccertamento residui mandiamo in avanzo vincolato questa somma per usarla dovremo attendere rendiconto e poi applicare avanzo; se invece volessimo utilizzare subito le somme e affidare l'incarico al professionista y come possiamo procedere? disimpegno per x, reinserisco le somme nel quadro economico e poi impegno per y? È corretto?
Per l’utilizzo dell’avanzo vincolato non è necessario attendere la approvazione del rendiconto: alla luce di quanto previsto dall’articolo 187 (commi 3, 3-quater e 3-quinquies) del TUEL le quote vincolate dell’avanzo di amministrazione possono essere utilizzate, per le finalità cui sono destinate, anche prima della approvazione del rendiconto (avanzo presunto) ed anche nell’esercizio provvisorio.
Nel caso esposto nel quesito, si dovrà procedere preliminarmente all’annullamento dell’impegno precedentemente assunto: conseguentemente tutto l’importo del finanziamento regionale, in quanto non impegnato entro l’esercizio, confluirà nell'avanzo di amministrazione, e specificatamente nella quota vincolata (paragrafo 9.2, lettera c), del principio contabile applicato n. 4/2).
Al fine dell’ utilizzo dell’avanzo prima della approvazione del rendiconto 2021 l'ente, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente (art. 187, comma 3, del TUEL) dovrà adottare, previa approvazione da parte della giunta del prospetto del risultato di amministrazione presunto corredato del relativo allegato a/2 concernente il dettaglio delle singole partite vincolate (art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL), apposita delibera di variazione al bilancio per la applicazione di detta quota dell'avanzo vincolato, delibera che dovrà essere corredata dal parere dell'organo di revisione (paragrafo 8.11 del principio contabile applicato n. 4/2).
Per quanto concerne la competenza per la adozione degli atti di variazione concernenti la applicazione della quota vincolata dell'avanzo si evidenzia che essa:
- è della giunta se tali variazioni consistono nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente e il comune si trova in esercizio provvisorio (articolo 175, comma 5-bis, lettera a, del TUEL);
- è del responsabile della spesa (se previsto dal regolamento di contabilità) ovvero del responsabile del servizio finanziario se tali variazioni derivano da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate e risulta approvato il bilancio (articolo 175, comma 5-quater, lettera c, del TUEL);
- è del consiglio comunale in tutti gli altri casi (articolo 175, comma 2, del TUEL).
24 febbraio 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3972, sintomo n. 4018
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