Concessioni edilizie e successiva edificazione in assenza di approvazione di piano di lottizzazione e convenzione
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiL'articolo 2-bis del decreto legge 26/11/2021, n. 172 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21/01/2022, n. 3) stabilisce che, dal 26/01/2022, l'assenza del dipendente pubblico ai fini della somministrazione del vaccino contro il Covid-19 è giustificata e non determina alcuna decurtazione del trattamento economico, né fondamentale né accessorio.
Si chiede:
a) se il permesso in questione copra l'intera giornata oppure se sia fruibile ad ore;
b) nel caso in cui sia fruibile ad ore, se ricomprenda il tempo di spostamento per il tragitto lavoro-centro vaccinale (andata e ritorno);
c) dato che siamo venuti a conoscenza solamente oggi del nuovo permesso di cui trattasi, se è possibile convertire i permessi utilizzati dai dipendenti dal 26/01/2022 ad oggi per effettuare la vaccinazione contro il Covid-19 previa consegna di idoneo giustificativo.
In riferimento al quesito a), si ritiene che il permesso possa essere fruito per l’intera giornata, considerato che la eventuale decurtazione economica per malattia sarebbe applicabile soltanto per una assenza pari all’intera giornata. La norma prevede la “non decurtazione”, motivo per cui si propende per una assenza fruita in modalità giornaliera.
Se l’ente intendesse riconoscere l’assenza in modalità oraria, fattispecie comunque ammessa, si ritiene possibile riconoscere anche il tempo legato al tragitto.
In merito al punto c), si ritiene possibile convertire i giustificativi di assenza, visto che il Comune non è soggetto al Libro Unico del Lavoro.
25 febbraio 2022 Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4184, sintomo n. 4295
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
T.a.r. per la Sicilia, sezione V - Sentenza 30 aprile 2025, n. 946
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