Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiLa tempestività pagamento in PCC relativa al Tempo medio ponderato di pagamento è 49 giorni, e conseguentemente il tempo medio di ritardo è 19 giorni.
Si chiede se l’Ente deve procedere ad accantonare il 2% della Macro 103, considerato che l’Ente ha uno stock inferiore al 5% delle fatture ricevute, ma ha un ritardo di 19 giorni. Per l’accantonamento del 2%, occorre la sussistenza di entrambi i requisiti?
La legge n. 145/2018 (comma 859 e successivi) ha introdotto l’obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali per due fattispecie diverse: in caso di mancata riduzione dello stock di debito commerciale residuo per almeno il 10% ovvero per il mancato rispetto dei tempi di pagamento. Nel primo caso la misura dell’accantonamento è pari al 5% della spesa per beni e servizi (ma tale accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell’anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio, come è appunto il caso di codesto ente), nel secondo caso la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (in misura variabile dal 5% all’1% in funzione della gravità del ritardo).
Le due fattispecie sopra ricordate non sono alternative, per cui codesto ente, mentre non dovrà disporre l’accantonamento del 5% correlato alla riduzione dello stock di debito, è tenuto ad accantonare il 2% degli stanziamenti di spesa per beni e servizi, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse aventi specifico vincolo di destinazione.
25 febbraio 2022 Ennio Braccioni
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