Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta di Daniele Conforti - Consulente del lavoro
QuesitiSi pone un quesito relativo a richiesta assegno familiare retroattivo dal 20/06/2020 da parte di dipendente.
In data 20/06/2020 viene emessa un'Ordinanza da parte del Tribunale (è in corso separazione giudiziale) che autorizza i coniugi a vivere separati, dispone che le figlie siano affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento in via prevalente presso la madre e dispone un mantenimento da parte del padre.
Si chiede se la madre, nostra dipendente, con la sola ordinanza, senza sentenza definitiva di separazione, possa chiedere l'assegno familiare sola con le sue figlie, senza considerare il padre che, essendo lavoratore autonomo, non permetterebbe di usufruirne.
Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato rientra nel nucleo familiare. L'effettività della separazione - come ha precisato l'INPS con circolare n. 21/1988 - deve essere desumibile dalla certificazione anagrafica (stato di famiglia nel quale non sia più indicato il coniuge separato), salvo che nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziale di separazione disponga il permanere, seppure solo in via temporanea, della coabitazione fra i coniugi; in tale ipotesi l'effettività della separazione dovrà essere confermata dal richiedente l'assegno mediante attestazione resa nella dichiarazione reddituale nello spazio riservato agli "Eventuali chiarimenti" (INPS circ. n. 12/1990). Al riguardo si rammenta che gli effetti della separazione legale cessano, ai sensi dell'art. 157 cod. civ., in caso di comportamento non equivoco dei coniugi incompatibile con lo stato di separazione.
24 febbraio 2022 Daniele Conforti
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4185, sintomo n. 4296
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta del Dott. Mauro Tenca
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Circolare 30 maggio 2025, n. 15
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
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