Acquisto cittadinanza italiana

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
03 Marzo 2022

Si chiede se a seguito di acquisto di cittadinanza italiana da parte di cittadino extracomunitario, i figli possono  (nati in Italia prima dell'acquisto della cittadinanza da parte del padre) ottenere la cittadinanza e l'iter che è tenuto a seguire l'ufficiale di Stato civile.

Risposta

Ai sensi dell’articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, acquista la cittadinanza italiana anche il figlio minorenne di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, purché sia convivente con esso: le condizioni richieste sono, dunque, che vi sia un genitore che acquisti la cittadinanza italiana, che sia figlio minorenne di tale genitore risultante da idonea documentazione, che sia convivente con il genitore nel momento in cui questo diviene cittadino in maniera stabile ed effettiva, tale da poter essere opportunamente documentata (articolo 12 del dPR 12 ottobre 1993, n. 572).

E’ una situazione che richiede cautela ed attenzione da parte dell’ufficiale di stato civile in quanto l’aspetto rilevante è dato dalla convivenza, requisito che deve essere accertato, tramite l’ausilio della Polizia municipale: si ricorda che la norma non richiede la residenza del minore, quindi neanche l’iscrizione anagrafica, ma solamente la convivenza della quale l’iscrizione anagrafica potrebbe rappresentare un elemento positivo, ma che non esclude l’onere di verifica della situazione esistente.

A tal fine, si suggerisce di comunicare al genitore l’avvio del procedimento tendente a verificare il requisito della convivenza del minore con il genitore stesso e concludere tale procedimento solamente dopo la prestazione del giuramento da parte del genitore.

In pratica, nel momento in cui l’ufficiale dello stato civile è a conoscenza che un cittadino straniero dovrà prestare giuramento per acquisto della cittadinanza italiana, in quanto ha ricevuto notifica del decreto concessorio presidenziale o prefettizio, effettuerà una semplice verifica anagrafica in merito all’eventuale iscrizione anagrafica dei figli minorenni dell’interessato in capo ai quali potrebbe verificarsi l’acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91: in base alle risultanze dell’anagrafe, l’ufficiale di stato civile comunicherà al genitore l’avvio del procedimento tendente a verificare la sussistenza della condizioni che danno titolo all’acquisto della cittadinanza italiana dei figli minorenni.

Tale comunicazione è un atto dovuto in applicazione delle norme sul procedimento amministrativo e legittima pienamente la procedura seguita, anche se dovesse sfociare in un provvedimento negativo, inoltre tutela il diretto interessato il cui esercente la potestà genitoriale potrà attivarsi per far valere le proprie ragioni ed esercitare i diritti conseguenti, ma consente anche al genitore che diverrà cittadino italiano di segnalare all’ufficiale di stato civile la posizione di altri minori eventualmente conviventi ma non ancora iscritti in anagrafe, sui quali l’ufficiale di stato civile pure avvierà gli accertamenti.

Si suggerisce quindi di effettuare la suddetta comunicazione anche in assenza di figli minori iscritti in anagrafe, così da evitare qualsiasi situazione che potrebbe dare adito a contenzioso.

Dal punto di vista operativo l’ufficiale di stato civile, dopo aver trasmesso al genitore l’avvio di procedimento, dovrà aprire la fase istruttoria in cui accerterà le seguenti condizioni affinché si produca l’effetto previsto dalla legge:

• il rapporto di filiazione: occorre individuare se la persona che ha acquistato la cittadinanza sia il padre o la madre del minore che quindi automaticamente acquisterà la cittadinanza italiana; ciò è desumibile dall’atto di nascita se il minore è nato in Italia, se invece il minore è nato all’estero, il genitore dovrà esibire l’atto di nascita rilasciato dalle autorità competenti estere debitamente legalizzato e tradotto.

• la convivenza: tale elemento è stato introdotto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per sanare il verificarsi di situazioni anomale per le quali in forza a quanto previsto dall’articolo 5 della Legge 21 aprile 1983, n. 123 erano considerati cittadini italiani tutti i figli minorenni di padre o di madre detentori della cittadinanza italiana o che ne venissero in possesso durante la minore età dei figli ovunque si trovassero al momento dell’acquisto da parte dei genitori. La nozione di convivenza è individuabile nel regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, ma è molto generica: la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente attestata con idonea documentazione (articolo 12 del dPR 12 ottobre 1993, n. 572). Tale stabilità ed effettività può essere provata con il fatto che il minore sia residente con il padre o la madre ma l’iscrizione anagrafica non è condizione sufficiente ed esclusiva per individuare la convivenza.

Il legislatore, infatti, ha indicato il termine generico di “idonea documentazione” proprio per lasciare spazio ad ogni utile riscontro oggettivo atto a dimostrare la stabilità e continuità del rapporto tra il minore ed il genitore che acquista la cittadinanza italiana.

L’accertamento della convivenza può essere esperito dalla Polizia municipale; di seguito alla comunicazione di avvio di procedimento, dunque, l’ufficiale di stato civile chiederà alla Polizia municipale di verificare l’effettiva convivenza, intensa come coabitazione del minore con il genitore, ma potrà valutare anche ulteriore documentazione, quale la frequentazione di scuole dell’infanzia o istituti scolastici da parte del minore, a conferma che il medesimo abiti con il genitore.

Qualora risulti che il minore sia effettivamente convivente, si procederà con l’attestazione per l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo 16, comma 8 del dPR 12 ottobre 1993, n. 572. La competenza all’emissione dell’attestazione sarà del sindaco del comune di residenza nel caso in cui il genitore risieda in Italia e conseguentemente il minore conviva con il genitore e ivi sia residente; l’attestazione dovrà essere trascritta nei registri di cittadinanza con formula 193.

Se il minore è nato all’estero deve essere trascritto, a seguito di richiesta del genitore, l’atto di nascita con formula 192.

L’attestazione andrà annotata sull’atto di nascita con formula 140-sexies.

Se il minore è nato in Italia, in un comune diverso rispetto al comune di residenza l’ufficiale di stato civile del comune di residenza proporrà al comune di iscrizione dell’atto di nascita l’annotazione di acquisto della cittadinanza italiana sempre con formula 140-sexies.

La mancanza dell’atto di nascita non preclude al minore l’acquisto della cittadinanza: il rapporto di filiazione con il genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana può essere dimostrato con altra documentazione.

In questo caso non vi sarà la possibilità di annotazione sull’atto di nascita e quindi l’ufficiale di stato civile trascriverà esclusivamente l’attestazione del sindaco e comunicherà all’anagrafe la variazione dello status del minore da cittadino straniero a cittadino italiano.

Nel caso in cui il genitore non riuscisse a dimostrare la convivenza affinché possa operare l’automatismo è opportuno che l’ufficiale di stato civile, in applicazione della legge sul procedimento amministrativo, trasmetta al genitore un preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che consenta al genitore di partecipare al procedimento e di produrre idonea documentazione da cui risulti la convivenza protratta nel tempo.

Qualora non vengano presentate osservazioni nei termini assegnati o comunque queste non siano ritenute sufficienti dall’ufficiale di stato civile per confermare positivamente il requisito della stabile ed effettiva convivenza, e quindi in caso di mancanza di presupposti ai fini dell’automatismo, dovrà indicare per iscritto i motivi del rifiuto della mancata attestazione da parte del sindaco dell’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore (articolo 7 del dPR 3 novembre 2000, n. 396).

Si ricorda che il rifiuto a compiere un determinato adempimento previsto dalla legge deve essere sempre scritto e notificato all’interessato, anche eventualmente per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Contro il rifiuto l’interessato potrà adire il Tribunale civile ai sensi dell’articolo 95 del dPR 3 novembre 2000, n. 396. E, dal momento che trattasi di materia attinente a diritti soggettivi, la competenza è del giudice ordinario.

28 febbraio 2022           Andrea Dallatomasina              

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2018, sintomo n. 2049

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