Iscrizione nello schedario della popolazione temporanea per beneficiario Legge n. 104/1992
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi presenta allo sportello cittadino italiano nostro residente per chiedere iscrizione anagrafica per la figlia della sua convivente di fatto georgiana, la ragazza anche lei georgiana ha 21 anni compiuti.
Antefatto:
Il cittadino italiano ha registrato presso la nostra anagrafe una convivenza di fatto con una cittadina georgiana già residente nel nostro comune e in possesso di regolare permesso di soggiorno. In virtù di tale convivenza di fatto la cittadina georgiana ha convertito il permesso di soggiorno per motivi di lavoro in carta di soggiorno come familiari u.e
La figlia georgiana di 21 anni (da documentarsi il rapporto di parentela) della convivente di fatto del cittadino italiano entra in Italia e va a vivere assieme alla madre e al convivente di fatto italiano.
Si presentano tutti allo sportello con in mano ricevuta attestante l’aver fissato appuntamento in questura e ricevuta bollettino postale asserendo che il funzionario della questura gli ha assicurato che con questa ricevuta avrebbero potuto richiedere la residenza per la ragazza in quanto figlia extracomunitaria di convivente extracomunitaria di cittadino Italiano, senza dover attendere il permesso di soggiorno.
Questo ufficio ritiene che per l’iscrizione anagrafica sia invece necessario attendere il permesso di soggiorno e che non sia possibile accettare ne’ la ricevuta di appuntamento in questura, né la striscia di riconoscimento che le verrà rilasciata in quanto la ragazza:
Se la ragazza è in grado di esibire la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno di familiare extracomunitario di cittadino dell'Unione, potrà essere iscritta in anagrafe ancora prima di aver ottenuto la carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino dell'unione.
La circolare n. 19/2007 del Ministero dell'interno suggeriva di preferire che al momento della richiesta di iscrizione anagrafica venisse esibita la carta di soggiorno; tuttavia non escludeva la possibilità che il cittadino non appartenente all’U.E., familiare di cittadino comunitario, facesse istanza di iscrizione anagrafica anche prima di essere in possesso della carta di soggiorno, esibendo la semplice ricevuta.
In tal caso il procedimento di iscrizione veniva perfezionato solo dopo che il familiare extraUE avesse ottenuto la carta di soggiorno. La situazione è cambiata con l'entrata in vigore delle norme sulla residenza in tempo reale; infatti, a partire dal 9 maggio 2012, come si evince dall’allegato B alla circolare ministeriale, in sede di richiesta di iscrizione il familiare extracomunitario di cittadino comunitario deve esibire, oltre al passaporto:
la carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino dell’Unione
oppure
la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno.
Non è sufficiente la fissazione dell'appuntamento! E' invece sufficiente (ma deve trattarsi proprio di quel documento) la ricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino UE.
1 marzo 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2022, sintomo n. 2053
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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