Finanziamento attività socioeducative minori anno 2025 – Riapertura dei termini
Dipartimento per le politiche della famiglia – 28 maggio 2025
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiQualora un verbale sia stato notificato all'attuale proprietario del veicolo ma la data di rilevazione è antecedente alla sua proprietà, per notificarlo al proprietario precedente decorrono nuovamente i termini di notifica? In caso affermativo, da quando?
L'articolo 201 del Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992) prevede che, se una violazione non può essere contestata immediatamente, il verbale vada notificato all'effettivo trasgressore. Se costui non è identificato, il verbale va notificato a uno dei soggetti obbligati in solido con il conducente (il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria), quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.
La legge commina, per la validità dell'atto sanzionatorio, un termine di decadenza per la notificazione. Questo termine prima era di 150 giorni ed è stato ridotto a 90 (articolo 36 della legge n. 120/2010). Il nuovo termine si applica alle infrazioni commesse dopo l'entrata in vigore della citata legge 120.
Il Ministero dell’Interno con la nota numero di protocollo 0016968 del 7 novembre 2014 ha chiarito “in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.
Tale orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione con diverse sentenze, da ultimo con la sentenza con la sentenza n. 7066 pubblicata in data 21 marzo 2018.
Una diversa interpretazione finirebbe per attribuire alle amministrazioni un’assoluta arbitrarietà, poiché in questo modo potrebbero spostare, senza limiti, il termine per effettuare la notifica a danno del cittadino ed in violazione dell’art. 201 del Codice della Strada.
Ovviamente, la data ultima a cui fare riferimento per il calcolo dei termini non è quella in cui si riceve materialmente l’atto, ma quella in cui la multa è stata affidata alle poste per la notifica.
Secondo la Corte di Cassazione il termine di notifica della multa è rispettato se l’organo accertatore ha affidato entro i novanta giorni dall’accertamento dell’infrazione il plico al servizio postale.
Occorre aggiungere che, qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione, la notificazione potrà essere effettuata entro 90 giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quest'ultima possibilità può aversi, ad esempio, in caso di cambio di residenza.
Tuttavia, la pubblica amministrazione potrà far decorrere i 90 giorni dal momento in cui è posta in condizione di venire a conoscenza della variazione solo qualora la difficoltà nel reperire il nuovo indirizzo sia data dal comportamento del cittadino, ad esempio quando questi abbia omesso di comunicare il cambio di residenza. Non sarà consentito, invece, sfruttare la disposizione di cui all'art. 201, comma 1, C.d.S. qualora la difficoltà sia dipesa da problemi interni agli uffici dell'Amministrazione.
In conclusione, entro i sopra citati vincoli temporali e fattuali, è possibile rinotificare l’atto senza che possa invocarsi un nuovo decorso dei tempi di notifica, fatto salvo che la difficoltà nel reperire il nuovo indirizzo sia dipesa dal comportamento del cittadino.
2 marzo 2022 Elena Conte
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