Applicabilità dello strumento dello scavalco d'eccedenza

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
08 Marzo 2022

Applicabilità dello strumento dello scavalco d'eccedenza (art. 1. Comma 557 Legge 311/2004) a personale stesso comparto o diverso comparto  e inquadramento contrattuale nel caso di figura dirigenziale.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni sul lavoro flessibile, il Comune vorrebbe ricevere le prestazioni di un dipendente utilizzando la fattispecie dell'art. 1. Comma 557 Legge 311/2004 per un massimo di 12 ore settimanali:

1) È possibile utilizzare, (previa autorizzazione) personale della Regione? A parere di questo ufficio sembra possibile in quanto facente parte dello stesso comparto (contratto funzioni locali 21/05/2018 applicabile a Regioni ed autonomie locali)

2) È possibile utilizzare personale della USL (contratto Sanità)?

3) Qualora il dipendente, ad esempio della Regione, abbia una qualifica di tipo dirigenziale, e l’ente locale di destinazione è privo di figure dirigenziali perché trattasi di un piccolo comune avente i responsabili di servizio (P.O) con funzioni dirigenziali conferite ex art. 107/109 Tuel, è possibile attribuire al dipendente della Regione, di comune accordo tra le parti, la cat. D?

Risposta

Il comma 557 della legge 311/2004 fa riferimento all’utilizzo di dipendenti di altre amministrazioni locali. In senso strettamente letterale, quindi, rientrano gli enti nella definizione dell’art. 2 TUOEL ossia i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni. Tuttavia, secondo una parte della dottrina, l’istituto potrebbe applicarsi a tutti gli enti di cui all’art. 4 del CCNQ del 2016 a cui fa richiamo l’art. 1 del CCNL Funzioni locali del 2018. Tra gli enti previsti dal citato CCNQ vi sono le regioni, ma non le asl che appartengono al comparto Sanità.

Quanto all’inquadramento del dipendente autorizzato, ove si tratti di scavalco di eccedenza (ossia oltre il normale orario di lavoro), in tale modalità organizzativa, l’amministrazione di appartenenza autorizza la stipula di un contratto a tempo determinato per l’orario di lavoro eccedente, per cui tra le parti contrattuali si determina di comune accordo l’inquadramento in relazione al tempo eccedente. Come rilevato da attenta dottrina, trattandosi di una vera e propria assunzione, va inserita nella programmazione dei fabbisogni, incide ovviamente sulle capacità assunzionali, va regolata con contratto di lavoro subordinato, nel quale regolare integralmente tutta la disciplina lavorativa, in via totalmente autonoma con l’altro rapporto di lavoro che intercorre tra il dipendente autorizzato e l’ente autorizzante.

La Sezione delle autonomie con la deliberazione n.23/2016/QMIG, infatti,  ha chiarito che “se l’Ente decide di utilizzare autonomamente la prestazione di un dipendente a tempo pieno presso altro ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, DL 78/2010 per la quota di costo aggiuntivo”.

2 marzo 2022               Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4198, sintomo n. 4309

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