Cambio affidatario urna cineraria

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
08 Marzo 2022

Il genitore al quale è stata affidata l'urna cineraria del figlio, padre cappuccino deceduto in giovane età dopo una lunga malattia, per ottemperare alla volontà del figlio dovrebbe affidare la custodia dell'urna al Convento dei Padri Cappuccini che si trova nello stesso comune di residenza del padre. Si chiede come agire, quali sono i compiti dell'ufficiale di stato civile, chi deve rilasciare l'autorizzazione al cambio dell'affidatario.

Risposta

L’affidamento dell’urna cineraria del defunto per la sua conservazione è consentita sia per volontà espressa in vita del defunto che manifestata successivamente dal coniuge o, in mancanza,  dai parenti più stretti (secondo le indicazioni del codice civile) ed autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di dove si trovano i resti mortali.

Può essere affidatario dell’urna qualunque persona scelta liberamente dallo stesso defunto o da chi può manifestarne la volontà.

Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro conservazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.

L’affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute ed a consentire, in qualunque momento controlli sia sull’effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell’urna.

In caso di decesso dell’affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l’urna dovrà essere consegnata al cimitero.

Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell’urna è stabilito, di norma, nella residenza della persona affidataria. La variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente comunicata al comune, al fine di poter conseguire l’autorizzazione al trasporto dell’urna cineraria e dell’aggiornamento delle registrazioni.

Il Comune ha, poi, la facoltà di organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell’affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione.

Gli affidatari od i loro aventi causa possono rinunciare all’affidamento dell’urna. La rinuncia dovrà essere espressa per scritto, dichiarando la destinazione definitiva delle ceneri.

Ciò detto in termini di ricostruzione generale dell'istituto e dei principali adempimenti formali da garantire, l'affido delle ceneri consiste nell’affidamento a persona ben identificata, a seguito della volontà espressa in tal senso dal defunto o in talune Regioni sulla base della volontà espressa dal defunto e dichiarata dagli aventi titolo a pronunciarsi, dell’urna cineraria contenente le ceneri di un defunto.

Ebbene, sul punto, la Corte di giustizia europea ha emesso la sentenza sulla causa C-342/17, ammettendo che le urne precedentemente affidate a familiare possano da questi non solo essere portate in cimitero, rinunciando all’affidamento, ma che l’affidatario possa continuare l’affidamento in luogo diverso dall’abitazione, con un servizio anche svolto in forma imprenditoriale.

In conclusione, in esito al quesito posto e nei limiti di quanto sopra argomentato, l'Ufficio procedente avrà cura di individuare e identificare con accuratezza chi, nell'ambito delle cariche del Convento dei frati Cappuccini, si assumerà l'onere dell'affidamento in custodia dell'urna cineraria.

4 marzo 2022                 Elena Conte

 

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