Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946.
Legge 7 aprile 2025, n. 56
Lo stato di emergenza e le ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19
Servizi Comunali Tutela salute pubblicaCosa
Come comunicato dal Ministero della Giustizia, il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», restando validi gli atti, i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 229/2021.
Si è trattato di un intervento di razionalizzazione e di armonizzazione dovuto ai vari interventi legati alla decretazione d’urgenza ed alle modifiche delle leggi di conversione alla luce dell’evoluzione della situazione pandemica.
Gli effetti del D.L. n. 221/2021 e dalla legge di conversione n. 11/2022
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, si applica il regime di auto sorveglianza e non di quarantena precauzionale. L'auto sorveglianza si applica anche in tutti i casi di guarigione successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo.
Per la disciplina dei criteri e delle modalità inerenti casi di isolamento e quarantena provvede il Ministro della salute con apposita circolare.
La cessazione dell'isolamento e della quarantena precauzionale conseguono all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione dell'isolamento o della quarantena.
Il Green Pass non ha limite temporale di durata nei seguenti casi:
Fino al 31 marzo 2022 su tutto il territorio nazionale possono accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre solamente coloro che siano in possesso del green pass rafforzato.
Fino al 31 marzo 2022 e su tutto il territorio nazionale è consentito l'accesso ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici, a coloro che siano in possesso del Green pass base.
Fino al 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Sempre fino al 31 marzo 2022 continua ad applicarsi la norma secondo cui ai lavoratori fragili che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato.
Fino al 31 marzo 2022 chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, deve possedere ed è tenuto a esibire il Green pass base. La predetta disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.
Il rispetto di tali disposizioni è verificato dai responsabili delle istituzioni o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche sono effettuate a campione anche utilizzando l'apposita applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni deve essere effettuata, anche a campione, dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
Rimane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
Fino al 31 marzo 2022 chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti di tali istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire il Green pass base.
Il rispetto di tali disposizioni è verificato dai responsabili delle istituzioni o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche sono effettuate a campione anche utilizzando l'apposita applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni deve essere effettuata, anche a campione, dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.
Permane l’obbligo vaccinale per il personale universitario e delle istituzioni AFAM.
Articolo di Eugenio De Carlo
Legge 7 aprile 2025, n. 56
Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2025
Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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