L’abrogazione del D.L. n. 229/2021

Lo stato di emergenza e le ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19

Servizi Comunali Tutela salute pubblica
di De Carlo Eugenio
07 Marzo 2022

Cosa
Come comunicato dal Ministero della Giustizia, il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, è stato abrogato dall’art. 1, comma 2, della legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19», restando validi gli atti, i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 229/2021.
Si è trattato di un intervento di razionalizzazione e di armonizzazione dovuto ai vari interventi legati alla decretazione d’urgenza ed alle modifiche delle leggi di conversione alla luce dell’evoluzione della situazione pandemica.

Gli effetti del D.L. n. 221/2021 e dalla legge di conversione n. 11/2022

  • Proroga dello stato di emergenza – lo stato d’emergenza dichiarato con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è prorogato fino al 31 marzo 2022. Durante questo periodo il Capo della Protezione Civile e il Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica Covid-19 possono adottare ordinanze per la prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.
  • Auto sorveglianza e quarantena - L'auto sorveglianza comporta l'obbligo di:
  • indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19,
  • effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, si applica il regime di auto sorveglianza e non di quarantena precauzionale. L'auto sorveglianza si applica anche in tutti i casi di guarigione successiva al completamento del ciclo primario oppure successiva alla dose di richiamo.

Per la disciplina dei criteri e delle modalità inerenti casi di isolamento e quarantena provvede il Ministro della salute con apposita circolare.

La cessazione dell'isolamento e della quarantena precauzionale conseguono all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione dell'isolamento o della quarantena.

  • Durata del Green Pass - La certificazione verde COVID-19 ha una validità di sei mesi dalla data:
  • di completamento del ciclo vaccinale primario ed è rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del predetto ciclo
  • di avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino.

Il Green Pass non ha limite temporale di durata nei seguenti casi:

  • somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario,
  • avvenuta guarigione nei casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
  • Green pass rafforzato - Ricorre nei seguenti casi:
  • vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;
  • guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  • guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Fino al 31 marzo 2022 su tutto il territorio nazionale possono accedere ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre solamente coloro che siano in possesso del green pass rafforzato.

  • Green pass base - Ricorre in caso di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Fino al 31 marzo 2022 e su tutto il territorio nazionale è consentito l'accesso ai concorsi pubblici e ai corsi di formazione pubblici, a coloro che siano in possesso del Green pass base.

  • Procedura semplificata di comunicazione dello smart-working - Il termine della procedura di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, è confermato fino al 31 marzo 2022.
  • Soggetti fragili - I soggetti fragili sono quelli indicati dall'art. 26 comma 2 del decreto legge n. 18/2020 (“cura Italia”) ossia coloro che sono in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quelli indicati dal decreto del Ministro del lavoro del 4 febbraio 2022 che individua le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità.

Fino al 31 marzo 2022 i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione fragilità svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

Sempre fino al 31 marzo 2022 continua ad applicarsi la norma secondo cui ai lavoratori fragili che non possono rendere la prestazione lavorativa in modalità agile il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero. Tali periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto. Il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato.

  • Congedi parentali – Si applicano fino al 31 marzo 2022 le disposizioni previste in favore dei lavoratori dipendenti previsti dall'art. 9 del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni in L. n. 215/2021.
  • Disposizioni settoriali
  1. Scuola

Fino al 31 marzo 2022 chiunque acceda alle strutture del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, deve possedere ed è tenuto a esibire il Green pass base.  La predetta disposizione non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti e a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e degli istituti di istruzione e formazione tecnica superiore.

Il rispetto di tali disposizioni è verificato dai responsabili delle istituzioni o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche sono effettuate a campione anche utilizzando l'apposita applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni deve essere effettuata, anche a campione, dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.

Rimane l’obbligo vaccinale per il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.

  1. Università e Istituzioni AFAM

Fino al 31 marzo 2022 chiunque acceda alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, compresi gli studenti di tali istituzioni, deve possedere ed è tenuto a esibire il Green pass base.

Il rispetto di tali disposizioni è verificato dai responsabili delle istituzioni o da altro personale da questi a tal fine delegato. Le verifiche sono effettuate a campione anche utilizzando l'apposita applicazione mobile prevista dall'articolo 13 del DPCM del 17 giugno 2021. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni deve essere effettuata, anche a campione, dai rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati.

Permane l’obbligo vaccinale per il personale universitario e delle istituzioni AFAM.

  • Proroghe di varie disposizioni normative - Sono prorogate al 31 marzo 2022 le norme relative a diverse disposizioni tra cui:
  1. in tema di sorveglianza sanitaria, quella eccezionale  di cui all’art. 83 del D.L. 34/20 (i datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  assicurano  la sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei   lavoratori   maggiormente  esposti  a  rischio  di  contagio,  in  ragione  dell’età  o   della condizione  di  rischio  derivante  da  immunodepressione,  anche  da patologia COVID-19, o da  esiti  di  patologie  oncologiche  o  dallo svolgimento di terapie  salvavita  o  comunque  da  comorbilità  che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente);
  2. riguardo ai concorsi pubblici, in ragione del numero di partecipanti: l'utilizzo di sedi decentrate e la non contestualità delle prove; l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali; l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale;
  3. la raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
  4. il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
  5. la facoltà dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei Sindaci di derogare alle norme sulle attività scolastiche in presenza, esclusivamente in zona rossa e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.

 

Articolo di Eugenio De Carlo

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