Stabilizzazione personale

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
09 Marzo 2022

Nel decreto milleproroghe 2022 è stata prevista la stabilizzazione del personale nelle Pubbliche Amministrazioni che posseggano determinati requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato. Si possono bandire procedure concorsuali riservate per il personale che abbia un contratto di lavoro a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione e che abbiano almeno tre anni di contratto negli ultimi otto anni? E' possibile sapere quali lavoratori fanno parte del lavoro flessibile?

Risposta

L’art. 20 del Dlgs. n. 75/17 contiene una disciplina, di natura transitoria, finalizzata alla stabilizzazione del personale precario attraverso una valorizzazione delle professionalità maturate a servizio delle Pubbliche Amministrazioni. La norma prevede due distinte modalità, una tantum, per il transito nei ruoli delle amministrazioni riguarda esclusivamente il personale precario non dirigenziale:

  1. la diretta assunzione dei dipendenti a tempo determinato in possesso di specifici requisiti (art. 1, comma 1, del Dlgs. n. 75/17);
  2. la previsione di concorsi parzialmente riservati a soggetti che abbiano prestato servizio mediante forme di lavoro flessibile (successivo comma 2).

Nel primo caso il requisito principale consiste nell’essere stato assunto con contratto a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, “intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza” (Circolare n. 3/2017 DFP).

Nel secondo caso ai concorsi riservati possono partecipare coloro che hanno prestato servizio per tre anni negli ultimi otto anni con contratti di lavoro flessibile.

Secondo la Circolare n. 3/2017 del DFP, l’ampiezza dell’ambito soggettivo di applicazione della norma, più esteso rispetto alla platea ammessa al reclutamento speciale di cui all’art. 20, comma 1, consente di ricomprendere nel reclutamento speciale transitorio “i titolari di varie tipologie di contratto flessibile, quali ad esempio anche le collaborazioni coordinate e continuative”. La norma esclude dalla procedura riservata il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione degli organi politici in virtù di contratti ex art. 90  e 110 del Tuel. Sono altresì esclusi i contratti di somministrazione.

Sono da considerate inclusi nel perimetro di operatività della disposizione, i rapporti di lavoro a tempo determinato, le collaborazioni coordinate e continuative, i contratti di formazione e lavoro. Nel calcolo dei tre di servizio è possibile sommare periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto, purché riferiti alla medesima amministrazione e alla medesima attività.

7 marzo 2022               Angelo M. Savazzi 

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4202, sintomo n. 4313

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