Contributi previsti a seguito dell’emergenza epidemiologa covid 19

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
09 Marzo 2022

Ai fini del riconoscimento dei contributi previsti a seguito dell’emergenza epidemiologa covid 19, un'attività con codice ateco 68.20.01, società in nome collettivo, locazione immobiliare di beni propri, può essere ricompresa nelle attività del settore commercio?

E un'azienda di produzione e vendita di vini che ha fatto domanda al nostro Comune, sempre per accedere ai contributi di cui al dpcm 24.09.2020, che presenta codice ateco 01.21 ed oltre a coltivare uve svolge attività di vendita diretta di vini sia in forma sfusa che in forma confezionata così come attestato dalla documentazione rilevata dalla visura camerale, può essere ammessa al finanziamento?

Risposta

La domanda proposta appare contenere, al suo interno, due quesiti che verranno scomposti singolarmente per addivenire ad una possibile soluzione.

In relazione al primo quesito.

Ai fini del riconoscimento dei contributi previsti a seguito dell’emergenza epidemiologa covid 19, un'attività con codice ateco 68.20.01, società in nome collettivo, locazione immobiliare di beni propri, può essere ricompresa nelle attività del settore commercio?”

La risposta è negativa. I codici con il numero 68 sono quelli delle attività immobiliari. Quelli del commercio, in senso generale, sono quelli del 45, 46. e 47.

Come indicato da FAQ sul DPCM 24/09//20 è possibile riferirsi, per la definizione delle attività commerciali, all’art. 39 del d.lgs. n. 112/98 o alla legge regionale di settore.

In relazione al secondo quesito.

“E un'azienda di produzione e vendita di vini che ha fatto domanda al nostro Comune, sempre per accedere ai contributi di cui al dpcm 24.09.2020, che presenta codice ateco 01.21 ed oltre a coltivare uve svolge attività di vendita diretta di vini sia in forma sfusa che in forma confezionata così come attestato dalla documentazione rilevata dalla visura camerale, può essere ammessa al finanziamento?”

La risposta è tendenzialmente negativa anche in questa ipotesi. Infatti, la vendita diretta non è inquadrabile nel concetto di commercio. Nel caso di specie si versa nel campo dell’attività agricola, quindi né commerciale né artigianale. Purtuttavia, è possibile riferirsi a questa FAQ, sempre ove se ne condivida impostazione ermeneutica:

https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2021/01/FAQ-SNAI.pdf
In particolare in questa FAQ si afferma che:

Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’articolo 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola.

La FAQ, comunque, pecca di precisione “interpretativa”: se è “connessa” non è commerciale; se è connessa, non è agricola. Quindi, qualora si voglia assecondare un’interpretazione benevola si potrebbe ritenere che la parte di azienda dedicata alla vendita diretta al dettaglio possa rientrare nel campo applicativo auspicato.

7 marzo 2022               Elena Conte

 

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