Imu su immobile acquistato dal Comune ad un'asta fallimentare

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
11 Marzo 2022

L'ente ha acquistato un terreno ad un'asta fallimentare. La società fallita ovviamente non aveva pagato l'Imu nel periodo del fallimento. Il curatore ha proposto di saldare l'imu arretrata sulla base del valore del prezzo pagato per l'acquisto all'asta. Tale valore notevolmente inferiore a quanto indicato dalla delibera di Giunta per i valori delle aree fabbricabili che l'ufficio tributi deve utilizzare in caso di emissione degli avvisi di accertamento. E' possibile per il comune accettare il valore proposto dal curatore oppure il comune non può accettare versamenti calcolati su valori inferiori a quanto indicato dalla delibera di giunta?

Risposta

Anche in caso di fallimento, l’IMU deve essere calcolata secondo le modalità ordinarie di cui all’art. 5, c. 5, del D.L.vo n. 504/1992, quindi facendo riferimento:

  1. per gli immobili iscritti in catasto, alla rendita catastale rivalutata,
  2. per i terreni edificabili, al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, o a far data dall’adozione degli strumenti urbanistici, tenendo conto dei seguenti elementi: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; ricordando che i comuni, con proprio regolamento, possono determinare periodicamente e per zone omogenee i predetti valori venali in comune commercio;
  3. per i terreni agricoli, il reddito dominicale iscritto in catasto rivalutato.

 

Peraltro, la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12273/2017, si è espressa sulla questione affermando che “nel caso di area acquistata a seguito di procedura di asta, non assume alcun rilievo il prezzo di aggiudicazione, perché esso non rientra tra i parametri suddetti (ovvero i parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, ndr), né costituisce elemento significativo, potendo essere determinato da ribassi correlati alla necessità di vendere”.

In conclusione, il Comune ha il diritto/dovere di pretendere che l’IMU dovuta sul terreno, per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento all’aggiudicazione dell’immobile, sia calcolata secondo i parametri sopra riportati alla lettera b).

7 marzo 2022               Lorella Martini

 

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