Immobile (D1 o D8) destinato al commercio di legna da ardere, acquistato in seguito al fallimento di un'altra società
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiL'ente ha acquistato un terreno ad un'asta fallimentare. La società fallita ovviamente non aveva pagato l'Imu nel periodo del fallimento. Il curatore ha proposto di saldare l'imu arretrata sulla base del valore del prezzo pagato per l'acquisto all'asta. Tale valore notevolmente inferiore a quanto indicato dalla delibera di Giunta per i valori delle aree fabbricabili che l'ufficio tributi deve utilizzare in caso di emissione degli avvisi di accertamento. E' possibile per il comune accettare il valore proposto dal curatore oppure il comune non può accettare versamenti calcolati su valori inferiori a quanto indicato dalla delibera di giunta?
Anche in caso di fallimento, l’IMU deve essere calcolata secondo le modalità ordinarie di cui all’art. 5, c. 5, del D.L.vo n. 504/1992, quindi facendo riferimento:
Peraltro, la stessa Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12273/2017, si è espressa sulla questione affermando che “nel caso di area acquistata a seguito di procedura di asta, non assume alcun rilievo il prezzo di aggiudicazione, perché esso non rientra tra i parametri suddetti (ovvero i parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 504 del 1992, ndr), né costituisce elemento significativo, potendo essere determinato da ribassi correlati alla necessità di vendere”.
In conclusione, il Comune ha il diritto/dovere di pretendere che l’IMU dovuta sul terreno, per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento all’aggiudicazione dell’immobile, sia calcolata secondo i parametri sopra riportati alla lettera b).
7 marzo 2022 Lorella Martini
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Corte di cassazione, ordinanza n. 6532/2025
TAR Sicilia, Catania, Sezione I – Sentenza 31 marzo 2025, n. 1061
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