I commi 135 e 136 L. 56/2014 hanno previsto, senza nuovi oneri, l'aumento del numero dei consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti (fino a 3.000 abitanti: 10 consiglieri e 2 assessori; nei comuni sopra i 3.000 abitanti e fino a 10.000: 12 consiglieri e 4 assessori). Per assicurare l'invarianza di spesa, i comuni rideterminano gli oneri connessi allo status di amministratori locali (indennità, rimborsi spese, ecc.). Nel calcolo dell'invarianza di spesa non rientrano gli oneri per i permessi retribuiti, né gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del Tuel. Sono incluse, invece, nel computo degli oneri, le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali (artt. 84 e 85, comma 2, del Tuel).
I commi da 583 a 587 della legge di Bilancio 2020 hanno previsto e finanziato un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili).
Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti Sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000.
L’aumento delle indennità dei Sindaci ridetermina anche il compenso massimo mensile percepibile dai Consiglieri comunali, che è pari ad un quarto dell’indennità del Sindaco in base a quanto disposto dall’articolo 82, comma 2, del TUEL d.lgs. n. 267/2000.
Il quadro di riferimento per i Consiglieri è il seguente:
TABELLA DEI GETTONI DI PRESENZA PER I CONSIGLIERI COMUNALI
D.M. n. 119/2000 - L. 266/2005 (che ha previsto la riduzione del 10%)
Art. 82, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000
Comuni
n. abitanti
|
Importo
del gettone
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Compensi mensili massimi
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Fino al 31.12.2021
.
|
2022
|
2023
|
20221 - 2024
|
fino a 1.000
|
€ 15,34
|
€ 414,84
|
€ 476,56
|
€ 508,11
|
€ 552,00
|
da 1.001 a 3.000
|
€ 16,27
|
da 3.001 a 5.000
|
€ 488,05
|
€ 609,98
|
€ 672,30
|
€ 759,00
|
da 5.001 a 10.000
|
€ 627,49
|
€ 795,35
|
€ 881,14
|
€ 1.000,50
|
da 10.001 a 30.000
|
€ 19,99
|
€ 697,22
|
€ 849,22
|
€ 926,91
|
€ 1.035,00
|
da 30.001 a 50.000
|
€ 32,53
|
€ 778,56
|
€ 971,58
|
€ 1.070,24
|
€ 1.207,50
|
da 50.001 a 100.000
|
€ 929,62
|
€ 1.209,92
|
€ 1.352,18
|
€ 1.552,50
|
capoluoghi di provincia fino a 50.000
|
da 100.001 a 250.000
|
€ 1.127,17
|
€ 1.318,57
|
€ 1.416,39
|
€ 1.552,50
|
capoluoghi di provincia da 50.0001 a 100.000
|
da 100.001 a 250.000
|
€ 1.301,47
|
€ 1.957,81
|
€ 2.293,27
|
€ 2.760,00
|
capoluoghi di provincia oltre 100.000
|
da 250.001 a 500.000
|
€ 53,45
|
€ 1.754,66
|
€ 2.207,06
|
€ 2.438,29
|
€ 2.760,00
|
capoluoghi di regione
|
oltre 500.000
|
€ 92,96
|
€ 1.754,66
|
€ 2.517,56
|
€ 2.907,49
|
€ 3.450,00
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città metropolitane
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1 A decorrere dall’anno 2022, l’indennità può essere corrisposta nella misura prevista dal 2024 “nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio” (legge 234/2021, art. 1, comma 584).
8 marzo 2022 Eugenio De Carlo
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