Finanziamento opera pubblica

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
11 Marzo 2022

L’Ente ha la seguente situazione bilancio 2021: opera pubblica riqualificazione piazze (inserita nel dup 2021): spesa complessiva € 130.000,00 di cui impegnati € 8.373,00 per la progettazione definitiva/esecutiva ad oggi conclusa.
Opera finanziata con:

- contributo di € 90.000,00 concesso (e quindi accertato) nel 2021 ma con erogazione a fine lavori (quindi 2022);
 - mutuo di € 40.000,00 (non e' stato stipulato il contratto entro il 31/12/2021).
E' corretto operare in questo modo:

1) mantengo a residui 2021 l'impegno di € 8.373,00 e riduco l'accertamento 2021 del contributo da €90.000,00 a € 8.373,00;
2) reimputo nel 2022 la restante quota di spesa dell'opera pubblica ( € 121.627,00), reimputo l'accertamento in entrata della restante quota del contributo (€ 81.627,00) e reimputo l'importo del mutuo di € 40.000,00 e di conseguenza non creo nessun FPV.                                                                

 

Risposta

La soluzione prospettata nel quesito non appare condivisibile: si tenga conto al riguardo che la reimputazione di un contributo in conto capitale per opere pubbliche è ammessa solamente per i contributi a rendicontazione (ed in tal caso la reimputazione è contestuale alla reimputazione della spesa che da detto contributo è finanziata), ma non è consentita per le entrate derivati da mutuo; nel caso specifico, non essendo stato perfezionato entro l’esercizio il contratto di mutuo, la relativa entrata non può essere accertata. Ne deriva che nel rendiconto 2021 gli stanziamenti, sia di entrata che di spesa, relativi al mutuo di euro 40.000,00 rappresenteranno delle economie di bilancio, e dovranno essere riprogrammati nel nuovo esercizio e quindi riproposti nel bilancio 2022.

Per quanto concerne il contributo di complessivi euro 90.000,00, dalla formulazione del quesito risulta che lo stesso rappresenta un contributo “a rendicontazione” (somma la cui erogazione è subordinata alla effettiva realizzazione della spesa e nella misura di quanto effettivamente speso), ma non viene specificato il soggetto erogante (pubblica amministrazione che applica i principi della armonizzazione ovvero pubblica amministrazione che non adotta tali principi o soggetto comunque diverso da una pubblica amministrazione) (nota): in mancanza di detti elementi, si formula come segue una ipotesi di soluzione applicativa per la situazione esposta nel quesito.

Relativamente all’impegno di euro 8.373,00, in occasione del riaccertamento dovrà essere verificato se la esigibilità dello stesso è maturata entro il 31 dicembre 2021: in caso positivo dovrà essere conservato come residuo (e parallelamente sarà conservato il residuo attivo di pari importo a valere del contributo concesso per il finanziamento dell’intervento), in caso contrario dovrà essere reimputato all’esercizio 2022 (con contestuale reimputazione per pari importo del contributo assegnato, e quindi senza procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato: paragrafo 9.1 del P.C. n. 4/2).

Per quanto concerne l’utilizzo della restante quota di contributo - al netto cioè dell’impegno già assunto per le spese di progettazione - si evidenzia che a seguito delle modifiche del principio contabile applicato n. 4/2 disposte dal D.M. 1.3.2019, gli stanziamenti di spesa per lavori pubblici “” ... sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa ... ”” (paragrafo 5.3.14 del P.C. n. 4/2) e la prenotazione legittima la reimputazione della spesa e la costituzione del fondo pluriennale vincolato (paragrafo 5.4.11 del principio contabile).

Pertanto, qualora detta spesa risulti essere stata, anche se non impegnata,  almeno prenotata, la stessa andrà reimputata nel 2022, con contestuale reimputazione per pari importo della corrispondente entrata a rendicontazione, e quindi senza procedere alla costituzione del fondo pluriennale vincolato (paragrafo 9.1 del P.C. n. 4/2); in mancanza i corrispondenti stanziamenti, sia di entrata che di spesa, dovranno essere cancellati in occasione del riaccertamento ordinario, e l’intervento relativo dovrà essere riprogrammato nel nuovo esercizio riproponendo le corrispondenti previsioni nel bilancio 2022-2024.

8 marzo 2022                Ennio Braccioni

 

Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3990, sintomo n. 4046

 

(nota) vedasi al riguardo il paragrafo 3.6 del principio contabile applicato n. 4/2.

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