Trasformazione posto da part-time a full-time durante il periodo di prova

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
12 Marzo 2022

Premesso che l’Ente ha assunto in data 02/01/2022 a tempo parziale (18 ore settimanali) ed indeterminato una figura collocata in cat. C profilo prof. istruttore amministrativo, attualmente in prova per la durata di quattro mesi, si chiede se sia possibile trasformare il posto da part-time a full-time durante il periodo di prova in corso o se l'incremento orario per il dipendente interessato, sia vincolato ad un minimo di servizio espletato e ad un limite orario.

Risposta

L’art. 53, comma 14, CCNL 21.5.2018, stabilisce che “I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo pieno decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico e nel rispetto dei vincoli di legge in materia di assunzioni”.

Fermo restando questa disposizione che riguarda il diritto del dipendente, in linea generale non sussistono impedimenti legali e contrattuali ad un eventuale incremento, nel periodo di prova, delle ore di lavoro, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale passaggio, in primis la previsione nel piano dei fabbisogni di personale. Tuttavia, occorre valutare attentamente l’opportunità di tale modifica del contratto di lavoro individuale per due considerazioni:

  1. la finalità del periodo di prova è di accertare il possesso delle attitudini necessarie per l’espletamento dei compiti esigibili nell’ambito della categoria di inquadramento e del profilo professionale attribuito, per cui tale operazione si configurerebbe elusiva di una verifica che l’amministrazione deve effettuare nel periodo di prova;
  2. l’assunzione a seguito di una procedura concorsuale per un posto di lavoro a tempo parziale è stata fatta sulla base di una valutazione dei fabbisogni di personale che richiedevano una posizione di lavoro part-time. A tale procedura concorsuale non hanno potuto partecipare coloro che erano interessati ad una posizione di lavoro full-time (con una lesione del principio della favor partecipationis), per cui intervenire in modifica del regime giuridico del rapporto di lavoro richiederebbe un solido apparato motivazionale circa le modifiche intervenute dal momento della definizione del fabbisogno al momento della decisione della trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, considerato presumibilmente il breve tempo intercorso.

10 marzo 2022              Angelo M. Savazzi
 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4211, sintomo n. 4322

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