Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiRicevo dal Consolato italiano un’adozione piena pronunciata dal tribunale Argentino di una bambina nata nel 1999. La sentenza é stata pronunciata nel 2000 passata in giudicato nel 2002. Il consolato ora richiede la trascrizione della sentenza di adozione piena ai sensi dell' art 64 al 71 della legge 218 del 1995 e la trascrizione dell'atto di nascita della allora minore con l'indicazione dei nuovi genitori come adottanti. Il consolato specifica inoltre che la minore é cittadina italiana per discendenza Jure sanguinis dalla madre adottante iscritta aire e che ha acquistato il cognome paterno dell'adottante come risulta dall'atto di nascita inviato per la trascrizione . Si richiede gentilmente indicazioni su come procedere non avendo il Consolato investito il Tribunale dei minori. Quali sono i riferimenti agli articoli di legge che regolano questa forma di adozione? L'attestazione del sindaco deve esserci?
Il tribunale per i Minorenni non ha alcuna competenza a valutare una sentenza di adozione riguardante una persona oggi maggiore d’età anche se l’adozione si è perfezionata nella minore età dell’adottata.
Il riferimento normativo è l’articolo 41 della legge 218/1995 il quale recita:
I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.
Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione dei minori.
La sentenza quindi dovrà esser valuata sulla base dei criteri indicati dall’art. 65 delle legge 218/1995 quindi in definitiva che non ci siano elementi di contrarietà all’ordine pubblico e che siano stati rispettati i diritti alla difesa. Generalmente queste sentenze non riservano particolari sorprese quindi si potrà procedere alla trascrizione per riassunto nei registri degli atti di nascita ed alla successiva trascrizione dell’atto di nascita .
Non concordo con il Consolato quando afferma che la ragazza è figlia iure sanguinis da parte della madre iscritta Aire perché se c’è stata un’adozione significa che c’è stato un acquisto della cittadinanza come stabilito dall’art. 3 della legge 91/1992. L’attestazione sindacale non andrà comunque predisposta perché si dà efficacia ad un provvedimento straniero quindi come chiarito dal Ministero dell’Interno con Circolare n. K 28.4 del 13 novembre 2000 in tali casi pur perfezionandosi l’acquisto della cittadinanza non va predisposta l’attestazione del sindaco. Trascritto l’atto di nascita quindi a margine si apporrà unicamente l’annotazione relativa all’adozione.
11 marzo 2022 Grazie Benini
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2043, sintomo n. 2073
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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