Posizione assicurativa dipendente e sospensione cautelare procedimento penale, con sentenza di assoluzione
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiUn cittadino residente si presenta allo sportello lamentando di aver subito la sospensione del reddito di cittadinanza in quanto dalla verifica del suo nucleo familiare è emerso che lui in sede di presentazione della DSU ha dichiarato di essere da solo mentre nella sua famiglia anagrafica risulta di fatto essere iscritta anagraficamente la sua compagna.
L’interessato si è iscritto in data 07/04/2017 con provenienza da altro comune all’indirizzo in cui la compagna era già residente. Di fatto nel modulo ministeriale l’interessato aveva ignorato la sezione dedicata a dichiarare se all’indirizzo erano già iscritte delle perone e non ha specificato nessun tipo di rapporto con la signora già residente. Non ha di fatto segnato ne’ l’esistenza ne’ l’inesistenza di vincoli affettivi.
In calce alla dichiarazione anagrafica sono state apposte entrambe le firme, sia del richiedente che della donna già iscritta. A corredo della dichiarazione era stato prodotto un unico contratto di affitto nel quale vengono indicati come conduttori entrambi i dichiaranti (la signora già residente+ il dichiarante).
L’interessato dichiara che la collega che all’epoca ha ricevuto la dichiarazione ha sbagliato ad inserirlo nello stesso stato di famiglia della signora (che con lui ha stipulato il contratto d’affitto in qualità di co-conduttori) e che lui intendeva dichiarare l’inesistenza di vincoli affettivi.
Sappiamo che L'ISTAT nelle "Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico" contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992" afferma: "La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (di cui all'art.4 del d.P.R. n.223/1989 "Regolamento anagrafico"), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento con altra persona o famiglia - possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art.4".Pertanto nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia presso l'Anagrafe, tra le persone coabitanti non vi fossero legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati volessero costituire degli stati di famiglia separati, dovranno fare un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione. Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino dei legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso le famiglie verranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione.
Non essendo di fatto stata fatta in sede di dichiarazione nessuna dichiarazione relativa all'esistenza di vincoli affettivi tra le persone coabitanti chiediamo se:
Se fosse possibile presentare ora la dichiarazione di cui al punto 2 riteniamo che questa possa valere per il futuro ma non possa avere validità retroattiva per sanare la situazione pregressa che inibisce all’interessato la prosecuzione del reddito di cittadinanza.
Come correttamente osservato nel contesto del quesito, la formazione della famiglia anagrafica unica fondata su vincoli affettivi presuppone la dichiarazione degli interessati; infatti, mentre per gli altri vincoli indicati dall’art. 4 del d.P.R. n. 223/1989 (matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela) esiste prova documentale dei medesimi e non è richiesta né è necessaria la dichiarazione degli interessati, che peraltro non possono affatto decidere di fare famiglia a sé stante se vi è coabitazione, nel caso dei vincoli affettivi la dichiarazione delle parti è non solo fondamentale, ma addirittura decisiva!
Nel caso descritto nel quesito purtroppo sono stati commessi diversi errori: il modello compilato dal cittadino non è completo nelle parti necessarie: questa situazione va assolutamente evitata e l’ufficiale d’anagrafe, che gestisce la pratica a sportello, avendo il cittadino in presenza, deve invitare l’interessato a completare TUTTE le parti del modello, inclusi il titolo di occupazione dell’alloggio (è allegato il contratto, ma occorre completare la parte del modello ministeriale), l’indicazione dei recapiti cui inviare le comunicazioni e quando, come nel caso di specie, non sussistono fra le parti vincoli documentabili, va compilata la sezione dedicata alla sussistenza o meno dei vincoli affettivi, che invece è stata totalmente ignorata.
Ora, trovare una soluzione pienamente legittima non è affatto semplice; codesto ufficio può, in autotutela, modificare la registrazione anagrafica scindendo il foglio di famiglia, con decorrenza dalla data in cui il cittadino ha richiesto l’iscrizione al nuovo indirizzo con provenienza da ………; è necessario un apposito provvedimento dell’ufficiale di anagrafe che deve essere adeguatamente motivato e che deve poter contare anche su una specifica e speculare dichiarazione delle parti.
Tuttavia, prima di addivenire a tale soluzione, che è una estrinsecazione dei poteri di autotutela della P.A. consiglio vivamente di convocare le parti interessate e di chiarire bene alcuni aspetti; se i due sono “compagni”, termine molto in voga ora nella società civile, sembra proprio esserci una antinomia fra il loro voler formare famiglie anagrafiche separate e il loro definirsi “compagni”; infatti, se il vincolo c’è questo vale sia per la registrazione anagrafica sia per la vita sociale; diversamente ci troveremmo di fronte ad una contraddizione in termini. Chiaramente l’ufficiale d’anagrafe, quand’anche si renda conto che ci si trova di fronte ad una situazione “anomala”, non può fare altro che attenersi alle dichiarazioni degli interessati. Dichiarazioni che, tuttavia, non possono essere soggette a ripensamenti!!
Pertanto è bene che gli interessati comprendano esattamente i termini della questione e dichiarino in maniera formale se ci sono o non ci sono i vincoli affettivi che, oltre alla coabitazione, sono il presupposto per la formazione di una famiglia anagrafica unica. Concludo sottolineando che la decisione di agire in autotutela da parte di codesto comune va comunque ponderata con attenzione, facendo notare agli interessati che entrambi hanno sottoscritto il modello di dichiarazione di residenza.
14 marzo 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2045, sintomo n. 2075
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: