Mobilità personale per interscambio

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
17 Marzo 2022

L’Ente ha da poco assunto un dipendente di Cat. giuridica C1, profilo professionale Istruttore Amministrativo. C’è un dipendente nella stessa categoria C1 e profilo professionale che lavora presso il comune limitrofo. Si chiede di sapere se è possibile attivare una mobilità per Interscambio tra i due dipendenti in questione per avvicinarli entrambi alle rispettive residenze, considerando però che il dipendente del comune limitrofo appartiene alla categoria C1 ma è stato assunto tramite un concorso riservato alla categorie protette ai sensi della legge 68/1999. Questo impedisce la procedura di interscambio?

Risposta

L’art. 35 del D.Lgs. n .165/2001, al comma 5 bis, prevede che “I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni …”. La norma prevede, inoltre, la non derogabilità della disposizione da parte dei contratti collettivi.

L’art. 3, comma 7-ter, del D.L. n. 80/2021, con norma direttamente riferibile agli enti locali, ai fini della mobilità volontaria prevede che in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni.

La natura inderogabile della disposizione non sembra aprire alcun spazio ad operazioni di trasferimento verso altre amministrazioni con una finalità ben precisa che è quella di evitare che possano essere ipotizzate tentativi di trasferimento dei neo assunti anche quando siano correlati a ragioni personali. Al momento non vi sono orientamenti che possano consentire di superare tale vincolo.

Chi scrive ritiene che, prestando attenzione alla ratio delle due previsioni, la mobilità compensativa non genera alcun svantaggio in termini di risorse disponibili mentre genera una migliore utilizzazione del personale tenendo conto di eventuali esigenze personali. Sulla base di questo ragionamento la mobilità compensativa, pur rientrando nell’ambito della mobilità volontaria, non sarebbe impedita dalla previsione secondo la quale i vincitori di un concorso debbano rimanere nella sede di assegnazione per un certo numero di anni. Ovviamente la mobilità per interscambio è possibile nella misura in cui entrambe le amministrazioni esprimano parere positivo. Per quanto riguarda la mobilità del personale assunto tramite un concorso riservato alle categorie protette ai sensi della legge 68/1999, sarebbe possibile nella misura in cui non vengano lese le quote d’obbligo per queste tipologie di assunzioni.

14 marzo 2022             Angelo M. Savazzi 

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP 4223 n. 1259, sintomo n. 4334

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