Accantonamento del FGDC nel bilancio 2022

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
18 Marzo 2022

Avendo questo Ente accantonato, nel Bilancio 2021/2023, per il 2022, un FGDC maggiore rispetto a quello ricalcolato ad oggi, si chiede di sapere se bisogna procedere comunque alla variazione, con richiesta del Parere dell'Organo di Revisione.

Risposta

Da quanto esposto nel quesito risulta che l’accantonamento del FGDC nel bilancio 2022 è stato effettuato in sede di approvazione del bilancio 2021/2023, e che l’Ente non avendo ancora approvato il bilancio 2022/2024, si trova in esercizio provvisorio e gestisce quindi la seconda annualità del bilancio triennale approvato lo scorso anno, annualità che comprende l’accantonamento come sopra disposto.

Preliminarmente si osserva che la iscrizione del FGDC a suo tempo prevista nella annualità 2022 del bilancio triennale 2021/2023 appare impropria, in quanto tale accantonamento va effettuato a posteriori, e segnatamente entro il termine del 28 febbraio dell’esercizio in cui le condizioni previste dalla legge (mancata riduzione dello stock di debito o mancato rispetto dei tempi di pagamento) vengono rilevate nei riguardi dell’esercizio precedente, per cui la chiusura dell’esercizio precedente è un presupposto necessario per la costituzione del FGDC (articolo 1, comma 862, della legge n. 145/2018 e successive modificazioni), condizioni che ovviamente non potevano essere rilevate in occasione della approvazione del bilancio 2021/2023: al massimo l’importo di detto FGDC così iscritto nella annualità 2022 poteva considerarsi un mero accantonamento prudenziale, ma non può assolvere alla funzione di vero e proprio accantonamento attuativo del ricordato comma 862.

Conseguentemente l’Ente dovrà provvedere con delibera della giunta alla verifica dell’eventuale obbligo di costituzione del FGDC nel bilancio 2022 e, in caso positivo, alla sua quantificazione e iscrizione in bilancio, e ciò anche se risulta ormai scaduto il termine del 28 febbraio previsto dal comma 862 più sopra richiamato, in quanto termine avente natura ordinatoria.

Per quanto concerne l’organo di revisione, si evidenzia che la verifica di detto organo è richiesta solamente nel caso in cui l’Ente intenda avvalersi della facoltà - ammessa dall’articolo 9 del d.l. n. 152/2021 per i soli esercizi 2022 e 2023 - di elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili anziché quelli risultanti dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali.

15 marzo 2022              Ennio Braccioni

 

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