Mancato adempimento ex art. 48 bis dpr 29 settembre 1973 n. 602

Risposta del Dott. Pietro Salomone

Quesiti
di Salomone Pietro
18 Marzo 2022

Il mancato adempimento di cui all'art. 48 bis dpr 29 settembre 1973 n. 602 quali conseguenze determina. L'ente ha eseguito alcuni pagamenti nei confronti di una ditta e del presidente di gara di una commissione senza eseguire i controlli per gli importi superiori a 5000E. Le somme in questione sono soggette a rendicontazione e tra i documenti istruttori viene richiesta l'attestazione di tali controlli art. 48 bis. Vi è un modo che consente di sanare tale carenza?

Risposta

Non esiste un modo definito dalla norma per sanare tale carenza. L’unica soluzione ipotizzabile è una verifica a posteriori. In alternativa è sperare di aver effettuato un pagamento prima del 31 agosto 2021 data ultima entro cui erano sospese le verifiche ai sensi del DL n.73 del 25 maggio 2021.

Si rappresenta che la Corte dei conti, sez. giur. Calabria, con la sentenza n. 66 depositata il 1° aprile 2016, ha espresso il principio per cui: il responsabile del servizio proponente la liquidazione e il responsabile del servizio finanziario che procedono al pagamento di somme nei confronti di un soggetto destinatario di una o più cartelle esattoriali, rispondono dell’importo incautamente pagato.

Dal punto di vista normativo, la Legge 205/2017 ha ridotto, con decorrenza dal 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo di importo per la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 e per la verifica della regolarità fiscale prevista dall’art. 80, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. Il servizio Verifica inadempimenti consente alle Pubbliche amministrazioni di ottemperare all’obbligo stabilito dall’art. 48-bis D.P.R. n.602/73 di verificare, prima di effettuare un  pagamento di importo superiore a 5mila euro, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, di segnalare la circostanza all’Agenzia delle entrate-Riscossione, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

15 marzo 2022             Pietro Salomone

 

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