FISCO OGGI – 17 marzo 2022
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Bonus edilizi: in Gazzetta i massimali da rispettare
17 Marzo 2022
Aggiornato il tetto degli importi massimi agevolabili per le asseverazioni di congruità. Dal 2023 l’adeguamento sarà annuale
È stato pubblicato ieri, nell’edizione di serie generale della Gazzetta n. 63, il decreto 14 febbraio del ministero della Transizione ecologica con allegata la tabella con la definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, da indicare nelle asseverazioni necessarie per la fruizione del Superbonus 110% e degli altri bonus istituiti nell’ambito dei lavori di edilizia. Dai massimali indicati sono esclusi i costi relativi all’Iva, agli oneri professionali e alla posa in opera.
La fissazione dei valori massimi aggiornati a cui fare riferimento per attestare la congruità delle spese (articoli 119 e 121 del Dl n. 34/2020, il decreto “Rilancio”), era stata espressamente prevista dal Dl n. 157 dello scorso 11 novembre, il cosiddetto decreto Antifrodi, per evitare o quantomeno ostacolare i meccanismi fraudolenti perpetrati tramite l’aumento ingiustificato degli importi fatturati. Le diverse voci riguardanti le tipologie di intervento riportate nell’allegato (insieme alle relative spese specifiche massime ammissibili) sono:
I nuovi massimali sostituiscono i precedenti requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali riportati nel decreto 6 agosto 2020 del ministero dello Sviluppo economico, uno dei due decreti attuativi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 119 del “Rilancio” (vedi Eco-sisma bonus al 110%: in Gazzetta i decreti attuativi).
Le disposizioni contenute nel decreto pubblicato ieri in Gazzetta entrano in vigore a partire dal prossimo 15 aprile e i parametri da rispettare riportati nell’allegato, specifica l’articolo 2 del decreto, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del decreto, perciò dal 16 aprile in poi.
Per i costi relativi a tipi di interventi che non sono ricompresi nelle indicazioni fornite dall’allegato al decreto 14 febbraio, il tecnico abilitato per la certificazione dovrà utilizzare, spiega l’articolo 3, i preziari predisposti dalle Regioni o dalle Province autonome o i listini delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per il territorio dove è situato l’edificio oggetto dell’intervento.
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